Cassazione Penale, Ordinanza n. 03146/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva confermato la responsabilità per ricettazione, non è stata riformata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato condannato in appello per ricettazione. I tre motivi dedotti censuravano: 1) la violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza); 2) il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione; 3) la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano in modo sostanzialmente identico questioni già dedotte in appello e già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione congrua e logica, senza un reale confronto con le ragioni della decisione impugnata, e quindi risultavano prive di specificità e solo apparenti.
Norme richiamate
Richiamato come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, ma la censura è stata ritenuta reiterativa e non specifica.
Invocato per il mancato riconoscimento della relativa attenuante; la Corte non entra nel merito perché il motivo è ritenuto inammissibile per difetto di specificità.
Norma incriminatrice della ricettazione, oggetto della contestazione e della conferma in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando riproduce censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di un vizio di motivazione o di violazione di legge deve contenere un confronto puntuale con le ragioni poste a base della decisione di merito; in difetto, la censura è priva di specificità e solo apparente.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie penale non può essere accolta se proposta con doglianze meramente reiterative e non idonee a scalfire la motivazione già resa dal giudice di merito.
- Il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante non è scrutinabile nel merito in cassazione quando il motivo sia formulato in modo generico o ripetitivo rispetto ai motivi già esaminati nei gradi precedenti.
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