Cassazione Penale, Ordinanza n. 05672/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era stato proposto personalmente dal condannato in contrasto con il requisito di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona condannata ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il decreto del 5 novembre 2024 del Tribunale di Vercelli. La Corte rileva però che l'impugnazione è stata presentata direttamente dal condannato, senza sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo è dunque esclusivamente processuale: la violazione dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., che comporta l'inammissibilità dell'atto di ricorso quando non sia redatto e sottoscritto dal difensore abilitato.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"
Il ricorso per cassazione presentato personalmente dal condannato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso da parte del condannato, in assenza della necessaria sottoscrizione difensiva, integra una causa automatica di inammissibilità rilevabile dalla Corte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata equitativamente.
Come è indicizzato
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