Cassazione Penale, Ordinanza n. 35194/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 3 marzo 2026, aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Napoli del 15 maggio 2025, che aveva respinto l’istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199 del 2010. Il detenuto ha proposto personalmente ricorso per cassazione, contestando così la declaratoria di inammissibilità del reclamo; il ricorso è stato esaminato esclusivamente quanto alla possibilità di proporlo personalmente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, in seguito alle modifiche degli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Non ha esaminato nel merito l’istanza di esecuzione della pena presso il domicilio.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale; la sua proposizione personale da parte dell’interessato ne comporta l’inammissibilità.
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La disciplina applicata dalla Corte, letta congiuntamente a quella dell’art. 613 c.p.p., esclude la proposizione personale del ricorso per cassazione e richiede la sottoscrizione di un difensore abilitato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, qualunque sia il provvedimento impugnato, non può essere proposto personalmente dalla parte: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
Come è indicizzato
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