Cassazione Penale, Ordinanza n. 19207/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Dai passaggi riportati emerge che il ricorso articolava quattro motivi: il primo consisteva in una rilettura del fatto, fondata su una ricostruzione alternativa della vicenda, più propria di un appello che di un ricorso di legittimità, senza dedurre specifici vizi di motivazione ex art. 606, lett. e, c.p.p.; il secondo invocava lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ma in modo ritenuto del tutto generico e astratto, non collegato ai fatti del processo; il terzo contestava la configurabilità dell'estorsione assumendo che fosse rimesso alla discrezionalità di chi trova la cosa smarrita l'importo da corrispondere a titolo di premio, premessa ritenuta errata anche perché il ritrovamento non era stato compiuto dall'imputato ma da suoi dipendenti; il quarto censurava l'eccessività della pena, ma tale doglianza non risultava dedotta in appello e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili o non proponibili tutti i motivi: il primo perché meramente fattuale e privo di specifici vizi dedotti; il secondo perché generico; il terzo perché fondato su una premessa giuridica errata; il quarto perché nuovo in cassazione, non essendo stato previamente dedotto in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione può censurare la motivazione solo nei limiti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; non è ammessa una mera rilettura del fatto o una ricostruzione alternativa della vicenda.
Le censure non dedotte in appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione; la loro introduzione determina inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito mediante una diversa ricostruzione dei fatti: occorre dedurre specifici vizi della motivazione nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
- La deduzione del parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è idonea, da sola, a fondare un motivo di ricorso se rimane astratta e non agganciata a specifiche criticità della decisione impugnata.
- La contestazione sulla configurabilità del reato deve confrontarsi con la corretta qualificazione giuridica della fattispecie concreta e non può poggiare su premesse normative errate o su ricostruzioni inconferenti dei fatti.
- La censura sull'entità della pena è inammissibile in cassazione se non è stata previamente devoluta al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
- Quando tutti i motivi sono inammissibili o non scrutinabili nel merito, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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