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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45184/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza territoriale relativo al procedimento penale a carico di Amir Ali Said Ansari per il reato di bancarotta (art. 232 r.d. 16 marzo 1942, n. 267). L'imputato è accusato di non aver restituito veicoli di proprietà della Società Concessionaria Automobili S.p.A. dopo la dichiarazione di fallimento del 9 marzo 2016. Il G.i.p. di Como aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Roma ritenendo indeterminabile il luogo di consumazione delle condotte poste in essere dopo la dichiarazione di fallimento e applicando i criteri degli artt. 8 e 9 c.p.p.; il G.i.p. di Roma ha sollevato conflitto sostenendo che, secondo la giurisprudenza, il momento consumativo della bancarotta si identifica con la dichiarazione di fallimento e che pertanto competente sarebbe il Tribunale che ha pronunciato la dichiarazione (Como).

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma. Nella motivazione la Corte ha richiamato il principio secondo cui, per i fatti posti in essere dopo la dichiarazione di fallimento (bancarotta post-fallimentare), il momento consumativo va individuato nel luogo in cui si realizzano gli atti successivi alla declaratoria (luogo degli atti distrattivi). Nel caso di specie, le omissioni (mancata restituzione dei veicoli) sono avvenute dopo la dichiarazione di fallimento e devono essere considerate consumate nel luogo in cui tali omissioni si sono concretamente realizzate; non essendo determinabile il luogo, si applicano gli artt. 8 e 9 c.p.p. e, in via residuale, la competenza territoriale va individuata nel luogo di residenza dell'imputato (Roma).

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 232 (legge fallimentare)

    Norma che descrive il reato di bancarotta oggetto del procedimento; nella sentenza è considerata la distinzione tra il presupposto del reato (declaratoria di fallimento) e il momento consumativo, che può coincidere con la dichiarazione solo per atti anteriori, mentre per atti posteriori il momento è il perfezionamento delle condotte distrattive

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma secondo

    Richiamato per individuare la fattispecie della bancarotta post-fallimentare: il reato si perfeziona con gli atti esecutivi posti in essere dopo la declaratoria di fallimento, il che influenza la determinazione del luogo di consumazione

  • Codice di procedura penale, art. 8

    Criterio per determinare il luogo del reato quando il fatto è stato consumato in più luoghi o il luogo non è determinabile: utile per verificare la competenza quando le condotte sono plurime o indeterminate territorialmente

  • Codice di procedura penale, art. 9, comma 2

    Regola residuale di competenza territoriale che, quando non è possibile individuare il luogo di consumazione, prescrive di fare riferimento al luogo di residenza dell'imputato; applicata nel caso in esame per ritenere competente il Tribunale di Roma

  • Codice di procedura penale, art. 28, comma 1

    Norma che disciplina la possibilità di sollevare conflitto di competenza tra giudici e che è stata invocata dal G.i.p. di Roma per deferire la questione alla Corte

  • Codice di procedura penale, art. 32

    Competenza della Corte di Cassazione a decidere sui conflitti di attribuzione o competenza tra giudici; la Corte ha risolto il conflitto negativo tra i due G.i.p.

  • Cass. Sez. 5, n. 31974 del 13/03/2019 (Burani)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il momento consumativo della bancarotta va individuato con l'avveramento della condizione oggettiva di punibilità della declaratoria di fallimento quando ciò sia pertinente alla fattispecie; utilizzata per distinguere i casi

  • Cass. Sez. 1, n. 3282 del 07/07/1992 (Piceni)

    Giudicato che chiarisce che nella bancarotta post-fallimentare il perfezionamento della fattispecie si realizza nel luogo in cui vengono posti in essere gli ulteriori atti esecutivi della bancarotta, e che è quindi quel luogo a determinare la competenza territoriale

Massime di principio

  • Per i reati fallimentari va prima distinguere se le condotte sono anteriori o posteriori alla dichiarazione di fallimento: per atti anteriori il momento rilevante può coincidere con la declaratoria; per atti posteriori il momento consumativo è il luogo in cui si compiono le condotte post-declaratorie.
  • Se le condotte post-fallimentari si sono concretamente realizzate in un luogo determinabile, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui quegli atti sono avvenuti.
  • Se il luogo di consumazione delle condotte non è determinabile o le azioni sono plurime e disperse, applicare l'art. 8 c.p.p. per individuare i criteri di competenza; se ancora indeterminabile, ricorrere alla regola residuale dell'art. 9, comma 2 (residenza dell'imputato).
  • La declaratoria di fallimento costituisce il presupposto oggettivo del reato ma non vale automaticamente come momento consumativo per tutti i fatti: va valutata la temporalità e la natura degli atti incriminati.
  • In presenza di contrasto tra giudici sul criterio di individuazione del luogo del reato è opportuno sollevare il conflitto ex art. 28 c.p.p., che può essere deciso dalla Corte (art. 32 c.p.p.).
  • Nella pratica investigativa e processuale verificare con attenzione data e luogo della dichiarazione di fallimento, la tempistica delle condotte contestate e la loro localizzazione materiale per definire correttamente la competenza territoriale e prevenire conflitti.

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