Sentenza n. 235/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO: - del provvedimento n. 35933 del 5 ottobre 2018, con il quale sono stati rideterminati i canoni di concessione demaniale marittima per il mantenimento dello stabilimento balneare in prefabbricato “Lido Lauretta” in Silvi; B) con riferimento al RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: - il provvedimento (di rideterminazione dei canoni relativi al periodo 2013- 2019) n. 27164 del 19.07.2021 del Comune di Roseto degli Abruzzi, per l’importo complessivo di € 92.821,00, salvo conguaglio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione dei canoni di concessione demaniale marittima per il mantenimento dello stabilimento balneare "Lido Lauretta", inclusa la successiva rideterminazione dei canoni relativi al periodo 2013-2019 per complessivi 92.821 euro, salvo conguaglio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il provvedimento comunale del 5 ottobre 2018, con cui erano stati rideterminati i canoni della concessione demaniale marittima relativa allo stabilimento balneare, e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento comunale del 19 luglio 2021, avente a oggetto la rideterminazione dei canoni per il periodo 2013-2019. Il testo riferisce che la ricorrente aveva articolato specifici motivi di censura, ma non ne espone il contenuto. Nel febbraio 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità di entrambi i ricorsi e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., ritenendo rilevante la dichiarazione depositata dalla ricorrente il 27 febbraio 2026. Il Collegio non ha esaminato i motivi di legittimità dedotti contro la rideterminazione dei canoni. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito del giudizio.
Norme richiamate
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La causa è stata trattata nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo il rito richiamato dal provvedimento.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente, dalla quale emerga il venir meno dell'interesse alla decisione di merito, consente al giudice amministrativo di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti.
- La sopravvenuta carenza di interesse può determinare l'improcedibilità sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti, quando entrambi risultino privi di utilità concreta per la parte ricorrente.
- La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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