Cassazione Penale, Ordinanza n. 34278/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello, sezione distaccata di Taranto, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. su istanza di concordato in appello. Ha dedotto la mancanza di motivazione, prospettandola sia come violazione di legge sia come vizio di motivazione. Il testo non specifica i fatti materiali oggetto del procedimento né il reato contestato. La Corte ha trattato il ricorso de plano.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proponeva una censura non consentita contro una sentenza di concordato in appello. Ha ritenuto che, in tale sede, siano deducibili soltanto questioni riguardanti la formazione della volontà dell’imputato di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale e l’eventuale difformità del contenuto della pronuncia rispetto all’accordo; non sono invece proponibili doglianze relative ai motivi d’impugnazione rinunciati, come la lamentata carenza di motivazione. Ha escluso l’applicazione analogica dei limiti previsti per il ricorso contro la sentenza di patteggiamento e ha disposto la decisione de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, somma determinata considerando i profili di colpa emergenti dal ricorso.
Norme richiamate
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello mentre nessuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti ai motivi rinunciati.
Nel ricorso contro la sentenza di concordato in appello sono ammissibili soltanto censure relative alla volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto alla richiesta; non sono ammissibili censure sui motivi d’impugnazione rinunciati.
In applicazione del suddetto principio la Suprema Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in sede di concordato in appello, con ordinanza emessa d'ufficio ed in assenza di contraddittorio.
Il ricorso contro una sentenza di concordato in appello può essere dichiarato inammissibile de plano, con provvedimento emesso d’ufficio e senza contraddittorio.
L’impugnazione è, quindi, inammissibile (ex art. 606 co.3 cod. proc. pen.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
La proposizione di un motivo non consentito determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
L’impugnazione è, quindi, inammissibile (ex art. 606 co.3 cod. proc. pen.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa valutati dalla Corte, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro una sentenza pronunciata in sede di concordato in appello sono deducibili soltanto doglianze relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità del contenuto della pronuncia rispetto alla richiesta; non sono ammissibili censure attinenti ai motivi d’impugnazione rinunciati.
- Il ricorso per cassazione contro la sentenza di concordato in appello non è assoggettato, per analogia, alla disciplina dei motivi ricorribili prevista per la sentenza di applicazione della pena su richiesta: la disciplina richiamata consente la declaratoria d’inammissibilità de plano.
- Il giudice d’appello che accoglie una richiesta di concordato non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. né sull’assenza di cause di nullità assoluta o d’inutilizzabilità della prova, quando l’imputato abbia rinunciato ai relativi motivi e la cognizione sia limitata ai motivi non rinunciati.
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