Ordinanza n. 3275/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella quale l’odierna parte ricorrente risulta collocata in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa della presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti nel proprio questionario; - della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente; - della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente; -dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16.03.2026, recante “Assunzione dei vincitori assegnatari di sede”, nella parte in cui l’odierno ricorrente non è stato incluso nell’elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione; -dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 09.04.2026, recante “Assunzione 2.600 unità nell’Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente; -dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 18 febbraio u.s., con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente, a causa della presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti nel proprio questionario; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso; -degli elenchi dei vincitori del concorso de quo nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta pari a 25,5 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 20 e 33; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 20 e 33 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; -del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; -dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte a disporre l’ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori. E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito e dei vincitori, nonché atti connessi, del concorso pubblico per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui il candidato non è stato incluso tra i vincitori in ragione del punteggio attribuito alla prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie di merito e dei vincitori, anche nella versione rettificata, gli avvisi relativi all'assunzione e all'assegnazione delle sedi, il punteggio di 25,5 punti conseguito nella prova scritta, il questionario e gli atti di predisposizione dei quesiti, con particolare riferimento ai quesiti nn. 20 e 33, deducendo che alcuni quesiti fossero erronei e/o fuorvianti e avessero determinato l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante. Ha chiesto, in via cautelare, l'ammissione tra i vincitori; in via principale, l'annullamento degli atti, l'accertamento del proprio interesse all'inclusione nella graduatoria dei vincitori e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai fini della domanda cautelare, che il ricorso non era stato notificato nei termini di legge ad alcun controinteressato effettivo e che l'istanza volta a conoscere i nominativi dei controinteressati era stata presentata tardivamente, nella stessa data della notifica del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. La ragione decisiva è stata individuata nel difetto di tempestiva notificazione del ricorso ad alcun controinteressato effettivo, cui si è aggiunta la tardività dell'istanza di accesso ai nominativi dei controinteressati, presentata contestualmente alla notificazione dell'atto. Non è stata quindi accolta la richiesta di ammissione cautelare del ricorrente tra i vincitori. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris.
Il ricorrente aveva richiesto il risarcimento del danno in forma specifica, ma l'ordinanza cautelare non ha deciso tale domanda di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata notificazione del ricorso nei termini di legge ad alcun controinteressato effettivo può escludere la sussistenza del fumus boni iuris e giustificare il rigetto della domanda cautelare.
- L'istanza volta a ottenere dall'amministrazione i nominativi dei controinteressati deve essere proposta tempestivamente; la sua presentazione nella stessa data della notificazione del ricorso è stata ritenuta tardiva e non idonea a superare il difetto di notificazione tempestiva.
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