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Sentenza

Sentenza n. 605/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: provvedimento di liquidazione del trattamento di fine servizio, con esclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dipendente della Polizia Penitenziaria collocato in quiescenza a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione di sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell’ultimo stipendio, ai sensi dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 l. n. 232/1990, e dell’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010. Ha dedotto violazione e falsa applicazione delle suddette disposizioni, nonché eccesso di potere, illogicità manifesta e arbitrarietà del provvedimento. L’I.N.P.S. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere liquidato il trattamento sulla base dei dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza, e ha contestato nel merito l’applicabilità del beneficio ai dipendenti collocati a riposo a domanda e l’assenza di un termine decadenziale. Il TAR ha riqualificato la domanda come azione di accertamento e condanna relativa a rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’I.N.P.S., poiché l’ente previdenziale è l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita, mentre l’ex datore di lavoro non è obbligato al pagamento. Nel merito, interpretando l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 in combinato disposto con l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, il Collegio ha ritenuto che il beneficio dei sei scatti stipendiali spetti anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis non è stato qualificato come termine decadenziale per far valere il beneficio, ma come onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 è stato ritenuto riferibile al solo calcolo della base pensionabile e non idoneo a modificare il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. È stato quindi accertato il diritto del ricorrente al beneficio e l’I.N.P.S. è stato condannato a rideterminare l’indennità includendo i sei scatti nella base di calcolo, con corresponsione dei soli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Il Ministero della Giustizia e il Ministero della Difesa sono stati estromessi dal giudizio. L’I.N.P.S. è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    Al personale delle Forze di polizia [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...] ai fini [...] della liquidazione dell’indennità di buonuscita

    Il beneficio dei sei scatti si applica anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma incide sulla tempistica del collocamento a riposo.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Ha modificato l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, estendendo il beneficio dei sei scatti anche al personale collocato in quiescenza a domanda in presenza dei requisiti anagrafici e di servizio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387

    La disposizione conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e, nel quadro normativo richiamato dal giudice, sostiene l’applicazione del beneficio al comparto sicurezza.

  • artt. 3 e 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    La controversia, concernendo il rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non costituisce un termine decadenziale per far valere il diritto ai sei scatti, ma un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
  • L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 mantiene applicabile l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, senza introdurre un diverso regime per il calcolo dell’indennità di buonuscita.
  • La legittimazione passiva nella controversia relativa alla corresponsione e riliquidazione dell’indennità di buonuscita spetta all’ente previdenziale obbligato al pagamento, non all’ex amministrazione datrice di lavoro, estranea all’obbligazione di corresponsione.
  • L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferito all’incremento della base pensionabile, non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita con riferimento ai sei scatti previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
  • Sulle somme riconosciute a titolo di riliquidazione dell’indennità di buonuscita spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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