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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35729/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Benevento del 12/04/2018, con cui Fuschini era stato condannato (pena condizionalmente sospesa e ammenda di euro 6.000) per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, del d.lgs. 152/2006, per aver gestito rifiuti senza la prescritta autorizzazione (fatto commesso a Telese Terme il 29/10/2013). Il ricorso deduceva questioni di responsabilità e chiedeva la riunione di fascicoli processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato le censure di merito in quanto consistenti in una diversa valutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Tuttavia la Corte ha rilevato che il reato contravvenzionale contestato si è estinto per prescrizione: nonostante la sospensione di 574 giorni, il termine prescrizionale massimo di 5 anni è decorso il 24/05/2020. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. La statuizione sulla confisca risultava comunque immune da censure, ma è resa ininfluente dall'estinzione del reato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2

    art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, d.lgs. 152/2006

    La norma incrimina la gestione illecita dei rifiuti; la Corte ha ritenuto provata l'assenza dell'autorizzazione per la gestione dei rifiuti (l'impresa era autorizzata solo alle emissioni in atmosfera), fondamento della responsabilità contestata.

  • giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601

    Richiamata per ribadire il principio che la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel riesame delle fonti di prova e che le censure che mirano solo a una diversa lettura degli elementi probatori non sono ammissibili in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione le doglianze che chiedono una riconsiderazione delle prove sono generalmente inammissibili: la Corte verifica la corretta applicazione del diritto e la logicità del ragionamento motivazionale del giudice di merito, non la valutazione puntuale delle evidenze.
  • La prescrizione può estinguere il reato anche dopo la pronuncia di condanna di merito: se il decorso del termine prescrizionale è avvenuto prima della decisione della Corte di legittimità, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerate le eventuali sospensioni del processo (es. 574 giorni in questo caso); occorre pertanto verificare attentamente tutte le cause di sospensione o interruzione dei termini.
  • L'assenza della specifica autorizzazione alla gestione dei rifiuti integra l'elemento materiale del reato ambientale anche se l'impresa possiede altra autorizzazione (es. emissioni in atmosfera): le autorizzazioni non sono automaticamente alternative o sostitutive.
  • Le misure patrimoniali accessorie (es. confisca) possono essere dichiarate legittime sul piano motivazionale anche se il reato è poi estinto per prescrizione; tuttavia l'estinzione del reato incide sul prosieguo dell'esecuzione penale sostanziale.

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