Cassazione Civile, Ordinanza n. 21640/2021 del 28/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda riguardasse esclusivamente l'accertamento dell'esistenza o meno del credito dell'amministrazione per il rimborso delle spese di demolizione sostenute in sostituzione dell'obbligato inerte, senza mettere in discussione la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto. Le parti sono state quindi rimesse davanti al giudice ordinario.
Esito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, in sede di riassunzione, di un'ingiunzione di pagamento emessa da un ente parco per il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione in danno di un'ordinanza di demolizione di manufatto abusivo rimasta ineseguita. Il destinatario dell'ingiunzione ha dedotto, tra l'altro, di essere solo nudo proprietario del fondo, utilizzato da un terzo usufruttuario, oltre a eccepire difetto di legittimazione passiva, vizi motivazionali, incompletezza procedurale e prescrizione del credito. Il TAR, ritenendo che la controversia riguardasse non la legittimità dell'atto amministrativo presupposto ma soltanto la spettanza del credito di rimborso per le spese di esecuzione in danno, ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione per il conflitto negativo tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Norme richiamate
art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
è richiamato come base dell'ingiunzione fiscale; la sua impugnazione, in questo contesto, conduce alla giurisdizione ordinaria quando si controverte solo sul credito di rimborso dell'amministrazione.
art. 32 d.lgs. n. 150 del 2011
viene richiamato dal TAR quale norma che rende proponibile l'opposizione davanti al giudice ordinario.
art. 2 r.d. n. 639 del 1910
è menzionato in relazione alla riscossione delle somme occorse per l'esecuzione in danno, confermando l'attrazione della controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.
Massime di principio
- Le controversie relative al recupero delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione per l'esecuzione in danno di un ordine rimasto inottemperato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando si discuta soltanto dell'esistenza del credito di rimborso e non della legittimità del provvedimento amministrativo presupposto.
- In tali controversie il giudice ordinario deve accertare unicamente se la pubblica amministrazione abbia effettivamente sostenuto le spese richieste e se queste non siano eccessive rispetto all'obiettivo perseguito; non gli compete sindacare il corretto esercizio del potere amministrativo nella fase di emissione dell'ordine.
- Il credito dell'amministrazione per il rimborso delle spese di esecuzione in danno ha natura di diritto soggettivo e di prestazione patrimoniale regolata dalle comuni norme sui diritti di credito, anche se la riscossione avviene mediante strumenti di natura pubblicistica come l'ingiunzione fiscale.
- La giurisdizione amministrativa sui diritti patrimoniali conseguenziali non si estende ai diritti di credito dell'amministrazione nei confronti del privato, quando la controversia non abbia ad oggetto il risarcimento del danno da illegittimo esercizio del potere ma il mero recupero di somme anticipate dall'ente.
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