Sentenza n. 1334/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2513 del 13 giugno 2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2513 del 13 giugno 2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, aveva dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di € 1.000,00 oltre accessori, condannando il Ministero all'attribuzione della carta. La sentenza era stata attestata come passata in giudicato, ritualmente notificata al Ministero ai fini esecutivi ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha provato di avere adempiuto al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando che ricorrevano tutti i presupposti degli artt. 112 ss. c.p.a.: esistenza del giudicato, notificazione ai fini esecutivi, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e mancata prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania mediante il pagamento della somma dovuta, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o dalla sua comunicazione amministrativa. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente dello stesso ufficio, imponendo l'esecuzione entro ulteriori 60 giorni e la comunicazione dell'insediamento alla Segreteria del TAR. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; l'incarico costituisce inoltre obbligo di servizio, salvo giustificato motivo sottoposto al giudice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
art. 14 l. 669/1996
Il decorso del termine dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi è stato ritenuto necessario per poter promuovere l'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.
Prevedono l'azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
È la disposizione processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza e per i poteri esercitati dal TAR.
Disciplina gli accessori riconosciuti sulla somma dovuta in forza della sentenza del giudice del lavoro.
È richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale disposizione applicabile agli accessori sulla somma dovuta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia formato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione ai fini esecutivi, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze contro le pubbliche amministrazioni e l'amministrazione non dimostri di aver adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione intimata l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell'amministrazione in caso di persistente inadempimento oltre il termine assegnato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'attività commissariale può essere ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, pertanto, non comportare un compenso aggiuntivo.
- L'incarico di commissario ad acta conferito a un dipendente pubblico costituisce obbligo di servizio, salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice che ha disposto la nomina.
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