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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17252/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Il contenuto sostanziale delle doglianze non è indicato nel testo, perché la Corte si è arrestata a una ragione preliminare di rito: ha rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dalla parte e non tramite difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi ritenuto che, a seguito della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso personale sia inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    La modifica normativa richiamata comporta che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere assistito dalla necessaria sottoscrizione difensiva nei casi previsti.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, è inammissibile.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello

    È richiamato come precedente delle Sezioni Unite che afferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte in limine litis, senza esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione difensiva, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se dovuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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