Cassazione Penale, Sentenza n. 43998/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lepera ha impugnato la sentenza del 23/08/2022 che disponeva la sua consegna alla Germania in esecuzione di mandato di arresto processuale per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (trasporti nel 2017). Denuncia che il ricorso per cassazione del 04/08/2022, trasmesso via PEC e sottoscritto digitalmente dal difensore, era stato ritenuto inammissibile per mancanza della sottoscrizione digitale a causa di una svista del Collegio. Sosteneva inoltre: (1) violazione dell'art. 9, comma 5-bis, l. n. 69/2005 per mancata informazione circa la facoltà di nominare un difensore nello Stato emittente; (2) errata applicazione dell'art. 18-bis, lett. a), l. n. 69/2005, ritenendo che la pendenza di un procedimento in Italia sui medesimi fatti osterebbe alla consegna.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo che il ricorso depositato per PEC era in realtà sottoscritto digitalmente dal difensore e che la mancata rilevazione può essere considerata una svista del Collegio feriale, ha ritenuto che il rimedio straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) non sia proponibile avverso decisioni della Corte di Cassazione che intervengono "ante iudicatum" (come nelle decisioni su mandato di arresto europeo). Sul merito, la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di cassazione: la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi di questa Corte in tema di tempestività dell'eccezione relativa al mancato avviso (quindi l'eccezione era intempestiva) e non sussisteva il motivo di rifiuto facoltativo ai sensi dell'art. 18-bis lett. a) perché è richiesta l'effettiva presenza di indagini pendenti in Italia sui medesimi fatti, non un mero potenziale interesse. Il ricorrente è condannato alle spese processuali; non è stata disposta la somma alla "casa delle ammende" a causa della oggettiva svista del Collegio.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 9, comma 5-bis
La norma impone l'informazione al destinatario del mandato di arresto europeo circa la facoltà di nominare un difensore anche nello Stato emittente; la Corte ha ritenuto che, se l'eccezione relativa a tale mancata informazione viene sollevata intempestivamente, essa non determina automaticamente la nullità della consegna.
legge n. 69 del 2005, art. 18-bis, lett. a)
La disposizione pone una causa ostativa alla consegna qualora, nel territorio dello Stato richiesto, penda un procedimento penale per i medesimi fatti; la Corte ha interpretato la norma nel senso che occorrono indagini effettivamente in corso (procedimento pendente) e non un mero potenziale interesse dell'ordinamento interno.
art. 625-bis c.p.p. (ricorso straordinario per errore di fatto)
Il Collegio ha ritenuto che il rimedio per errore di fatto non sia proponibile contro decisioni della Corte di Cassazione che intervengono "ante iudicatum" (es. decisioni processuali su mandato di arresto europeo), pertanto l'eccezione di svista nella valutazione della sottoscrizione digitale non rende ammissibile il ricorso straordinario.
legge 4 ottobre 2019, n. 117 (modifica art. 18-bis l. 69/2005)
La modifica è richiamata per precisare l'ambito applicativo dell'art. 18-bis; la Corte applica l'interpretazione secondo cui la norma richiede una effettiva pendenza di indagini nel territorio italiano sui medesimi fatti per poter rifiutare la consegna.
Massime di principio
- Un ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) non è normalmente proponibile contro decisioni della Corte di Cassazione che intervengono "ante iudicatum" (es. decisioni su mandato di arresto europeo).
- La mancata informazione al destinatario del MAE circa la facoltà di nominare difensore nello Stato emittente rileva solo se eccepita tempestivamente; eccezioni sollevate tardivamente possono essere dichiarate inammissibili.
- Per ottenere il rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18-bis lett. a) l'interessato deve dimostrare l'effettiva pendenza di un procedimento penale nello Stato richiesto sui medesimi fatti, non un mero potenziale o ipotetico interesse investigativo.
- Nella fase di deposito via PEC è fondamentale assicurarsi della corretta apposizione della sottoscrizione digitale e della prova dell'avvenuta firma; tuttavia, anche un errore materiale nella valutazione da parte del Collegio non sempre apre rimedi straordinari contro decisioni della Cassazione.
- Anche se sussiste una svista formale da parte del giudice, il successo del ricorso dipende dalla rilevanza sostanziale dei motivi: se i motivi erano manifestamente infondati, l'esito resta negativo e il ricorrente può essere condannato alle spese.
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