Sentenza del 25/09/2018 n. 6388 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecaria e catastale - Avviso di liquidazione - Benefici fiscali su prima casa - Acquisto in regime di separazione dei beni - Coniuge appartenente alle Forze dell'ordine - Esonero dall'obbligo di trasferimento della residenza - Revoca dell'agevolazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata confermata la revoca delle agevolazioni fiscali per la prima casa e il conseguente recupero delle maggiori imposte mediante avviso di liquidazione. L'esenzione riconosciuta agli appartenenti alle Forze dell'ordine non è stata ritenuta applicabile al coniuge acquirente non appartenente a tale categoria. Il mancato trasferimento della residenza entro il termine di 18 mesi ha quindi determinato la decadenza dai benefici.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva acquistato l'immobile in regime di separazione dei beni e non aveva trasferito, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza nel Comune in cui era situato il bene. Aveva sostenuto che l'obbligo non dovesse operare, poiché il coniuge apparteneva alle Forze dell'ordine ed era quindi esonerato dal trasferimento della residenza. La sentenza ha escluso che tale esenzione potesse estendersi al contribuente, poiché il coniuge era estraneo all'atto di acquisto e l'immobile era stato comprato esclusivamente dal contribuente in regime di separazione dei beni.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale fondamento dell'esenzione dall'obbligo di trasferimento della residenza prevista per determinati appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze armate. L'esenzione ha carattere personale e non si estende automaticamente al coniuge estraneo all'atto di acquisto.
Massime di principio
- Per conservare le agevolazioni prima casa, l'acquirente deve normalmente trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.
- Le esenzioni personali previste per appartenenti alle Forze dell'ordine o alle Forze armate non si estendono automaticamente al coniuge, soprattutto quando il coniuge non è parte dell'atto di acquisto.
- Il regime di separazione dei beni può essere rilevante per individuare chi è l'effettivo acquirente e, quindi, il soggetto tenuto a rispettare i requisiti dell'agevolazione.
- In caso di mancato rispetto del requisito della residenza, l'Amministrazione può revocare l'agevolazione e recuperare le maggiori imposte, salvo che il contribuente dimostri l'applicabilità di una specifica esenzione personale o di una causa legalmente riconosciuta.
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