Sentenza del 25/09/2018 n. 80 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Riscossione - Definizione agevolata debito tributario - Piano rateizzato di pagamento - Diniego alla definizione agevolata - Pagamento parziale - Illegittimità del diniego - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego alla definizione agevolata è stato ritenuto illegittimo. La facoltà di definizione può essere esercitata anche dal debitore che abbia già pagato parzialmente le somme relative ai carichi definibili, purché siano state regolarmente corrisposte tutte le rate previste dal piano rateale in essere secondo le condizioni richieste. Ne consegue il riconoscimento del diritto del contribuente a beneficiare della definizione agevolata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego della definizione agevolata previsto dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 193/2016. Il diniego era fondato sul fatto che il debitore avesse già effettuato soltanto un pagamento parziale nell'ambito di un piano rateale. Secondo la decisione, tuttavia, il pagamento parziale non impedisce di per sé l'accesso alla definizione agevolata, purché, rispetto al piano rateale concordato, risultino versate tutte le rate già scadute e previste alle condizioni applicabili.
Norme richiamate
Art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016
La facoltà di definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 8, può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato in modo parziale le somme dovute relativamente ai carichi indicati dal primo comma.
La norma non esclude dalla definizione agevolata chi abbia già effettuato pagamenti parziali nell'ambito di un piano rateale. La condizione rilevante è che siano state versate tutte le rate previste e dovute secondo il piano concordato, non il pagamento integrale originario del debito.
Cassazione n. 24144/2017
Il precedente sostiene l'interpretazione favorevole all'accesso alla definizione agevolata anche in presenza di pagamenti parziali, purché siano rispettate le condizioni previste dalla disciplina del piano rateale.
Massime di principio
- Il pagamento parziale di un debito tributario non comporta automaticamente la perdita del diritto alla definizione agevolata.
- Per valutare la legittimità del diniego occorre verificare la situazione del piano rateale: il contribuente deve aver pagato tutte le rate scadute e dovute secondo il piano applicabile.
- L'amministrazione non può negare la definizione agevolata basandosi esclusivamente sul fatto che il debito sia stato già parzialmente pagato.
- In casi analoghi è essenziale distinguere tra pagamento parziale regolare, effettuato secondo un piano rateale rispettato, e mancato o tardivo pagamento delle rate: solo quest'ultimo può impedire l'accesso al beneficio quando la legge lo prevede.
- La verifica deve riguardare anche la riconducibilità dei carichi alla categoria di debiti definibili prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e il rispetto di tutte le ulteriori condizioni e scadenze stabilite dalla normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 set 2018Sentenza del 25/09/2018 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 25 set 2018Sentenza del 25/09/2018 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 25 set 2018Sentenza del 25/09/2018 n. 1263 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 25 set 2018Sentenza del 25/09/2018 n. 1500 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 25 set 2018Sentenza del 25/09/2018 n. 2243 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 25 set 2018Sentenza del 25/09/2018 n. 2268 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →