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Sentenza

Sentenza del 25/09/2018 n. 80 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Riscossione - Definizione agevolata debito tributario - Piano rateizzato di pagamento - Diniego alla definizione agevolata - Pagamento parziale - Illegittimità del diniego - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il diniego alla definizione agevolata è stato ritenuto illegittimo. La facoltà di definizione può essere esercitata anche dal debitore che abbia già pagato parzialmente le somme relative ai carichi definibili, purché siano state regolarmente corrisposte tutte le rate previste dal piano rateale in essere secondo le condizioni richieste. Ne consegue il riconoscimento del diritto del contribuente a beneficiare della definizione agevolata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego della definizione agevolata previsto dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 193/2016. Il diniego era fondato sul fatto che il debitore avesse già effettuato soltanto un pagamento parziale nell'ambito di un piano rateale. Secondo la decisione, tuttavia, il pagamento parziale non impedisce di per sé l'accesso alla definizione agevolata, purché, rispetto al piano rateale concordato, risultino versate tutte le rate già scadute e previste alle condizioni applicabili.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016

    La facoltà di definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 8, può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato in modo parziale le somme dovute relativamente ai carichi indicati dal primo comma.

    La norma non esclude dalla definizione agevolata chi abbia già effettuato pagamenti parziali nell'ambito di un piano rateale. La condizione rilevante è che siano state versate tutte le rate previste e dovute secondo il piano concordato, non il pagamento integrale originario del debito.

  • Cassazione n. 24144/2017

    Il precedente sostiene l'interpretazione favorevole all'accesso alla definizione agevolata anche in presenza di pagamenti parziali, purché siano rispettate le condizioni previste dalla disciplina del piano rateale.

Massime di principio

  • Il pagamento parziale di un debito tributario non comporta automaticamente la perdita del diritto alla definizione agevolata.
  • Per valutare la legittimità del diniego occorre verificare la situazione del piano rateale: il contribuente deve aver pagato tutte le rate scadute e dovute secondo il piano applicabile.
  • L'amministrazione non può negare la definizione agevolata basandosi esclusivamente sul fatto che il debito sia stato già parzialmente pagato.
  • In casi analoghi è essenziale distinguere tra pagamento parziale regolare, effettuato secondo un piano rateale rispettato, e mancato o tardivo pagamento delle rate: solo quest'ultimo può impedire l'accesso al beneficio quando la legge lo prevede.
  • La verifica deve riguardare anche la riconducibilità dei carichi alla categoria di debiti definibili prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e il rispetto di tutte le ulteriori condizioni e scadenze stabilite dalla normativa.

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