Sentenza del 25/09/2018 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Processo tributario Cartella di pagamento - Notifica dell'atto presupposto - Regolarità - Impugnazione dell'estratto di ruolo - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava gli estratti di ruolo, deducendo eccezioni di merito riferite alle cartelle di pagamento sottostanti. La contestazione è stata ritenuta inammissibile perché l’estratto di ruolo è un elaborato informatico interno dell’Agente della riscossione, privo di autonoma pretesa impositiva, e non costituisce un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Inoltre, le cartelle risultavano regolarmente notificate, sicché i relativi vizi o le eccezioni di merito non potevano essere fatti valere successivamente impugnando gli estratti di ruolo.
La decisione
Il ricorso è stato respinto o comunque dichiarato inammissibile. Il giudice ha escluso l’impugnabilità autonoma degli estratti di ruolo per carenza di interesse del debitore e ha rilevato che, essendo state regolarmente notificate le cartelle di pagamento, le contestazioni relative al loro contenuto o alla pretesa tributaria avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro le cartelle stesse. Ogni atto della riscossione può essere impugnato, infatti, soltanto per vizi propri.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. L’estratto di ruolo, in quanto atto interno e privo di autonoma efficacia impositiva, non rientra tra gli atti impugnabili in assenza di uno specifico interesse concreto e attuale.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è, di regola, un atto autonomamente impugnabile, perché rappresenta un documento interno dell’Agente della riscossione e non contiene una nuova pretesa tributaria.
- Quando la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata, le contestazioni relative alla pretesa, alla prescrizione, alla decadenza o ad altri vizi della cartella devono essere proposte entro i termini contro la cartella stessa.
- L’impugnazione di un successivo atto della riscossione non consente normalmente di recuperare contestazioni che avrebbero dovuto essere sollevate contro un atto precedente già notificato.
- Ogni atto tributario o della riscossione deve essere contestato per i propri vizi; non è possibile utilizzare l’impugnazione di un atto successivo per dedurre indistintamente vizi propri di atti precedenti.
- La situazione può essere diversa se l’atto presupposto non è stato validamente notificato o se un successivo atto rende concretamente conoscibile per la prima volta la pretesa: in tal caso occorre verificare la disciplina applicabile e la sussistenza di un interesse attuale all’impugnazione.
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