Sentenza del 25/09/2018 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Soccombenza virtuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe spese di giudizio devono essere poste a carico dell'Ufficio, poiché, valutando virtualmente l'esito della controversia, l'Amministrazione sarebbe risultata soccombente. L'annullamento in autotutela durante il processo non esclude quindi la condanna alle spese quando l'Ufficio abbia riconosciuto la fondatezza del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso contro un provvedimento ritenuto illegittimo o infondato. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni del contribuente e ha annullato il provvedimento in autotutela. Sebbene l'annullamento abbia fatto venir meno la materia del contendere, occorre stabilire a chi imputare le spese processuali sulla base della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato dopo la proposizione del ricorso, il giudizio può diventare privo di oggetto, ma ciò non determina automaticamente la compensazione delle spese.
- Per stabilire chi debba sostenere le spese si applica il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente perso se il giudizio fosse proseguito fino alla decisione.
- Il riconoscimento, da parte dell'Ufficio, della fondatezza delle ragioni del contribuente costituisce un elemento rilevante per imputare le spese all'Amministrazione.
- L'annullamento in autotutela non elimina necessariamente le conseguenze processuali dell'originario provvedimento illegittimo o infondato.
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