Sentenza del 25/09/2018 n. 1500 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Agevolazioni nella piccola proprietà contadina - Rischio d'impresa nel settore agricolo -Soci di una società di capitali in un settore agricolo - Individuazione del difetto di motivazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità delle agevolazioni previste dall'art. 4-bis del D.L. 194/2009, convertito nella L. 25/2010. L'Amministrazione riteneva che la società non potesse beneficiarne perché i soci non svolgevano attività agricola, perché l'attività agricola non sarebbe stata esercitata in via esclusiva e perché mancavano contratti o documentazione idonea a dimostrare l'assunzione del rischio d'impresa. È stato inoltre contestato un difetto di motivazione del provvedimento.
La decisione
La decisione ha riconosciuto la legittimità dell'accesso alle agevolazioni. La normativa non impone l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, né richiede che tutti i soci siano agricoltori: è sufficiente che la società rispetti i requisiti formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 99/2004, dalla L. 25/2010 e dall'art. 2135 c.c., anche tramite un amministratore in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Il rischio d'impresa può risultare anche da accordi non formalizzati per iscritto. Sono state ritenute irrilevanti la mancata operatività agricola dei soci, i prezzi di vendita e la resa effettiva dei terreni. Non è stato ravvisato un difetto di motivazione, poiché l'eventuale errore nell'indicazione della norma non aveva impedito al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
Norme richiamate
Art. 4-bis del D.L. 194/2009, convertito dalla L. 25/2010
La norma sulle agevolazioni per la piccola proprietà contadina non impone che il beneficiario eserciti l'attività agricola in via esclusiva, purché siano rispettati gli altri requisiti richiesti.
D.Lgs. 99/2004
Rileva ai fini dell'individuazione dei requisiti dell'imprenditore agricolo professionale e della legittimazione della società agricola a beneficiare delle agevolazioni.
Art. 2135 del codice civile
Definisce l'attività agricola e consente di qualificare come agricola l'attività esercitata dalla società tramite un amministratore dotato della necessaria professionalità.
Statuto dei diritti del contribuente
La motivazione dell'atto è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche in presenza di un errore formale non decisivo nel richiamo normativo.
Cassazione n. 5137/2014
Le circolari dell'Agenzia delle Entrate non vincolano il contribuente né il giudice, che possono interpretare autonomamente la normativa applicabile.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione agricola non è automaticamente necessario che l'attività agricola sia esclusiva: occorre verificare puntualmente i requisiti previsti dalla legge.
- In una società di capitali, la qualifica e l'attività dell'amministratore possono essere decisive per dimostrare il possesso dei requisiti agricoli; non è necessariamente richiesto che tutti i soci siano operatori agricoli.
- L'assenza di contratti scritti non esclude di per sé l'esistenza del rischio d'impresa agricolo, che può risultare anche dall'organizzazione concreta dell'attività e da accordi verbali, ferma la possibilità di controlli fiscali.
- La reale spettanza dell'agevolazione va distinta da valutazioni meramente economiche, come prezzi di vendita o resa dei terreni, se non sono elementi richiesti dalla specifica normativa.
- Un errore formale nel riferimento normativo non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto: il vizio sussiste solo se l'errore impedisce di comprendere la pretesa o limita concretamente il diritto di difesa.
- Le circolari amministrative hanno funzione interpretativa e orientativa, ma non possono introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge.
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