Sentenza del 25/09/2018 n. 1263 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - art. 15 D.Lgs. n. 218/97 - meccanismo riduttivo sanzioni - Art 16 e 17 D.Lgs. 472/97.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Associazione aveva utilizzato un credito d'imposta per l'assunzione di un dipendente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388/2000. Dopo aver accertato l'assenza dei presupposti dell'agevolazione, l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato il credito e applicato la sanzione del 30% per omesso versamento prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. La contribuente aveva pagato imposta e interessi e aveva versato la sanzione nella misura ridotta di un quarto, invocando l'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997. La controversia riguardava quindi l'applicabilità generalizzata della riduzione prevista dall'art. 15 anche a sanzioni diverse da quelle espressamente indicate nella norma.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo applicabile la riduzione in ragione della finalità deflattiva dell'istituto. In appello, la Commissione Tributaria Regionale aveva inizialmente accolto la posizione dell'Agenzia, ma la Cassazione aveva annullato con rinvio tale decisione, ritenendo ammissibile l'impugnazione della sanzione. In sede di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale di Genova ha nuovamente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. È stato stabilito che l'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997 ha portata speciale e si applica esclusivamente alle fattispecie espressamente indicate, senza possibilità di estensione analogica. Poiché la sanzione per omesso versamento contestata non rientrava tra tali fattispecie, l'Agenzia aveva correttamente applicato la sanzione intera del 30% prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. L'atto impositivo è stato confermato e l'Associazione è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese processuali, comprese quelle della fase di legittimità.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Prevedeva il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, ma nel caso concreto sono risultati insussistenti i presupposti per beneficiarne.
Art. 15 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'art. 2, comma 5, del presente decreto, nell'art. 71 del testo unico dell'imposta di registro e nell'art. 50 del testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia a impugnare e paga entro il termine per proporre ricorso.
La norma introduce una definizione agevolata con riduzione delle sanzioni, ma ha carattere speciale e tassativo. Si applica solo alle violazioni espressamente elencate e non può essere estesa analogicamente ad altre sanzioni, anche se perseguono finalità deflattive analoghe.
Art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Prevede la sanzione per omesso o tardivo versamento, nel caso concreto applicata nella misura del 30% dell'imposta non versata.
Artt. 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disciplinano in via generale l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie e, secondo l'Ufficio, costituiscono il riferimento applicabile quando non ricorrono le specifiche condizioni dell'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997.
Massime di principio
- Le riduzioni sanzionatorie previste da norme speciali di definizione agevolata si applicano solo alle fattispecie espressamente indicate dalla legge.
- La finalità deflattiva di una norma non consente, da sola, di estenderne l'applicazione per analogia a violazioni non contemplate.
- Prima di versare una sanzione in misura ridotta occorre verificare sia il tipo di violazione sia i presupposti procedurali e temporali previsti dalla specifica norma agevolativa.
- Quando la violazione riguarda l'omesso versamento e non rientra nell'elenco dell'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997, la sanzione deve essere determinata secondo la disciplina ordinaria applicabile, in particolare l'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997.
- Il pagamento spontaneo di una somma ridotta non determina automaticamente il riconoscimento del beneficio: se mancano i presupposti legali, l'Amministrazione può richiedere la differenza della sanzione.
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