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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5243/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva condannato per diffamazione (art. 595 c.p., terzo comma), denunciando erronea applicazione degli artt. 110 e 595 c.p., mancanza di motivazione e travisamento della prova. Sosteneva che la diffusione del comunicato diffamatorio era stata operata dal solo GIUSEPPE GIORDANO e che egli si era limitato a inviare a quest'ultimo, nella sua veste sindacale, informazioni per eventuali accertamenti, senza accordo o volontà di diffondere la notizia ad altri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il ricorso: la sentenza impugnata non motiva adeguatamente se e come fosse emerso un accordo o la volontà del ricorrente che le informazioni fornite a GIORDANO fossero diffuse a più persone, requisito essenziale ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 595 c.p. Ha richiamato il principio secondo cui la diffamazione richiede consapevolezza e volontà della comunicazione a piu' persone, salvo l'ipotesi in cui la comunicazione anche a una sola persona sia posta in modo tale da rendere certo e voluto che la notizia raggiunga altri. Per tali carenze la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata: dagli effetti penali senza rinvio perché, nel frattempo, il reato si è estinto per prescrizione (termine maturato il 8 settembre 2024); dagli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per un nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    La Corte ha richiamato il principio che il reato richiede la comunicazione delle notizie diffamatorie a piu' persone e la consapevolezza/volontà del reo; la fattispecie può comunque integrarsi quando la comunicazione a una sola persona sia effettuata con modalità tali da rendere certo e voluto che la notizia raggiunga altri.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Il ricorso denunciava erronea applicazione di tale norma; la Cassazione ha ritenuto che la decisione impugnata non abbia adeguatamente dimostrato l'esistenza di un accordo o di una volontà comune tra il ricorrente e GIORDANO di diffondere la notizia, elemento necessario per contestare la partecipazione concorrente.

Massime di principio

  • Per configurare la diffamazione aggravata per diffusione a piu' persone è necessario provare non solo la comunicazione della notizia ma la consapevolezza e la volontà che tale notizia raggiunga piu' soggetti; la mera comunicazione privata non basta se manca l'intento di diffusione.
  • La partecipazione in concorso richiede elementi di accordo o di volontà comune: l'invio di informazioni a chi poi pubblica non è automaticamente sufficiente a fondare la responsabilità concorrente senza prova dell'accordo o dell'intento di diffusione.
  • Il ruolo o la qualifica (es. addetto stampa) può favorire, ma non sostituire, una motivazione precisa: la corte deve spiegare in che modo la qualifica abbia determinato la volontà di diffusione.
  • Se la sentenza impugnata non chiarisce punti essenziali della fattispecie (accordo, volontà di diffusione), la Cassazione può annullare: se nel frattempo è intervenuta la prescrizione il provvedimento viene annullato senza rinvio per gli effetti penali; gli effetti civili possono essere rimessi al giudice civile per nuovo esame.
  • In casi analoghi è importante, per il pubblico ministero o la parte civile, fornire elementi probatori chiari circa l'accordo o la previsione voluta della diffusione per superare la soglia richiesta dall'art. 595 c.p.

Testo integrale

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