Cassazione Penale, Sentenza n. 15706/2022 del 22/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca ex art. 669 c.p.p. della sentenza del 11/04/2018 e aveva invece riconosciuto la continuazione tra tale condotta e altra contestata con sentenza del 10/01/2018. Il ricorrente deduceva che le imputazioni attengono alla medesima condotta e che l'addebito contestato nella sentenza più recente è interamente compreso in quello dell'altro procedimento (ovvero che vi è identità di fatto), sicché doveva essere applicato il principio previsto dall'art. 669 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e disponendo la revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 11/04/2018 (irrevocabile il 30/04/2021). La Corte ha ritenuto sussistente l'identità del fatto: la condotta oggetto della sentenza dell'11/04/2018 (cronologicamente delimitata, con periodo assunto nella motivazione dal 12/01/2011 al 7/03/2013) è interamente compresa nella condotta ascritta con la sentenza del 10/01/2018 (periodo dal 1/01/2011 all'11/11/2013). Perciò è stato applicato l'art. 669 c.p.p. e l'esecuzione è stata circoscritta alla sentenza ritenuta meno grave, con revoca dell'altra.
Norme richiamate
Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre
Se esistono più condanne irrevocabili per lo stesso fatto, va eseguita la sentenza con pena meno grave e revocate le altre; la valutazione richiede accertare l'identità del fatto
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005; Sez. 1, n. 41172 del 26/10/2011)
Per il principio 'ne bis in idem' l'identità del fatto sussiste quando c'è corrispondenza storico-naturalistica del reato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo a tempo, luogo e persona
Giurisprudenza sulla determinazione del "tempus commissi delicti" (Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008)
Quando la data del reato non è indicata in modo preciso, il giudice dell'esecuzione può esaminare il contenuto della sentenza per ricavarne elementi utili a stabilire la data effettiva del reato, se rilevante ai fini della decisione
Massime di principio
- Se due condanne irrevocabili riguardano la stessa persona e lo stesso fatto (inteso nella sua configurazione storico-naturalistica: condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona), si applica l'art. 669 c.p.p.: va eseguita la sentenza meno grave e le altre devono essere revocate.
- La prova dell'identità del fatto può consistere nella dimostrazione che la condotta contestata in una sentenza è un sottoinsieme (cronologico o fattuale) della condotta descritta nell'altra: in tal caso sussiste il 'ne bis in idem'.
- Se la data del fatto non è espressamente indicata, il giudice dell'esecuzione può e deve desumere la data rilevante dal contenuto motivazionale delle sentenze, per verificare eventuali sovrapposizioni o inclusioni temporali.
- In un ricorso per applicazione dell'art. 669 c.p.p. è utile documentare la coincidenza di luogo e persona e l'eventuale sovrapposizione o inclusione dei periodi contestati (ad es. mediante estratti di motivazione, importi contestati, riferimenti anagrafici o catastali dell'immobile coinvolto).
- Il criterio della 'pena meno grave' si applica dopo aver accertato l'identità del fatto: occorre confrontare le sanzioni concrete comminate dalle sentenze irrevocabili per determinare quale sia da eseguire.
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