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Sentenza

Sentenza n. 2464/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso introduttivo: a) del verbale del 28 giugno 2025, avente a oggetto l’assegnazione delle Macchine da Festa per l’edizione della Festa dei Gigli 2026, con riferimento alla corporazione del Calzolaio; b) del verbale del 27 giugno 2025, di cui si ignora il contenuto, avente a oggetto l’esame delle domande di concessione per l’assegnazione delle Macchine da Festa denominate Gigli e Barca per l’edizione 2026; c) dell’articolo 24 del Regolamento della Festa dei Gigli, nella parte in cui esclude la contribuzione figurativa dal calcolo dell’anzianità contributiva rilevante; d) del bando di assegnazione delle Macchine da Festa per l’edizione 2026, dello Statuto della Fondazione Festa dei Gigli, ove e per quanto lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, nonché di ogni altro atto o provvedimento, preordinato, conseguenziale e connesso ove e per quanto lesivo; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la concessione per l’organizzazione della Macchina da Festa denominata Giglio della Corporazione del Calzolaio per l’edizione 2026; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 23 settembre 2025: a) del provvedimento in data 8 settembre 2025 del Commissario della Fondazione Festa dei Gigli, che ha disposto “la revoca dell’assegnazione provvisorie del 29 giugno 2025”; b) degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la concessione per l’organizzazione della Macchina da Festa denominata Giglio della Corporazione del Calzolaio per l’edizione 2026; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 13 ottobre 2025: a) del provvedimento in data 8 ottobre 2025 del Commissario Straordinario della Fondazione Festa dei Gigli e del Sindaco di Nola, avente a oggetto l’assegnazione definitiva delle Macchine da Festa per l’anno 2026, relativamente al Giglio della Corporazione del Calzolaio; quanto al ricorso incidentale presentato da Sebastiano Giugliano il 31 ottobre 2025: 1) del provvedimento in data 8 ottobre 2025, a firma congiunta del Commissario Straordinario della Fondazione Festa dei Gigli e del Sindaco di Nola, avente a oggetto l’assegnazione definitiva delle Macchine da Festa per l’anno 2026, relativamente al Giglio della Corporazione del Calzolaio, nella parte in cui ha ammesso la domanda presentata dal ricorrente principale Leonardo Napolitano; 2) del verbale del 28 giugno 2025, avente a oggetto l’assegnazione delle Macchine da Festa per l’edizione della Festa dei Gigli 2026, con riferimento alla corporazione del Calzolaio, nella parte in cui ha ammesso la domanda presentata dal ricorrente principale Leonardo Napolitano; 3) del verbale del 27 giugno 2025, di cui si ignora il contenuto, avente a oggetto l’esame delle domande di concessione per l’assegnazione delle Macchine da Festa denominate Gigli e Barca per l’edizione 2026, nella parte in cui ha ammesso la domanda presentata dal ricorrente principale Leonardo Napolitano; 4) del bando di assegnazione delle Macchine da Festa per l’edizione 2026 e dello Statuto della Fondazione Festa dei Gigli, ove e per quanto lesivi; 5) di ogni altro atto o provvedimento, preordinato, conseguenziale e connesso ove e per quanto lesivo;

Giustizia amministrativa202503928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Assegnazione definitiva del Giglio della Corporazione del Calzolaio per l'edizione 2026, oltre al verbale di assegnazione provvisoria e al provvedimento di revoca di tale assegnazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fondazione e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'assegnazione provvisoria e poi definitiva della Macchina da Festa relativa alla Corporazione del Calzolaio, chiedendo anche il riconoscimento del proprio diritto all'assegnazione. Il ricorso introduttivo contestava il verbale del 28 giugno 2025, il verbale del 27 giugno 2025, il bando, lo Statuto della Fondazione e l'articolo 24 del Regolamento della Festa dei Gigli, nella parte in cui esclude la contribuzione figurativa dal calcolo dell'anzianità contributiva. Con i secondi motivi aggiunti, diretti contro l'assegnazione definitiva dell'8 ottobre 2025, il ricorrente ha dedotto: violazione dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento, assumendo che il firmatario individuato appartenesse alla Corporazione del Sarto e non a quella del Calzolaio; violazione del principio di legalità, dell'articolo 97 della Costituzione e sviamento, sostenendo il carattere vincolato dell'assegnazione; difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà quanto alla riconducibilità del firmatario alla categoria del Calzolaio; illegittimità costituzionale dell'articolo 24 del Regolamento rispetto agli articoli 3 e 97 della Costituzione, per l'esclusione dei contributi figurativi dal computo dell'anzianità lavorativa, che avrebbe favorito il candidato indicato dal ricorrente.

La decisione

Il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro un verbale di assegnazione provvisoria, avente natura endoprocedimentale e non lesiva, e contro il successivo atto di revoca dell'assegnazione provvisoria, anch'esso privo di autonoma lesività. Il Comune di Nola è stato ritenuto legittimato passivamente, poiché il provvedimento definitivo dell'8 ottobre 2025 era formalmente riconducibile anche al Sindaco. I secondi motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha interpretato l'articolo 16 del Regolamento nel senso che l'appartenenza alla Corporazione del Calzolaio può essere desunta dall'attività economica primaria o prevalente effettivamente svolta, risultante dalla visura camerale, e non soltanto dalla denominazione o da precedenti incarichi corporativi. Dalla visura storica dell'impresa del firmatario risultava un'attività di vendita al dettaglio comprendente anche calzature e articoli in pelle e cuoio; tale elemento era sufficiente a ricondurre l'attività alla categoria del Calzolaio. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevante il precedente svolgimento del ruolo di Maestro corporativo del Sarto. È stata ritenuta non irragionevole l'esclusione della contribuzione figurativa dal computo dell'anzianità, poiché il regolamento mira a premiare l'esperienza concretamente maturata nell'attività pertinente alla Corporazione, mentre la contribuzione figurativa tutela il lavoratore durante periodi di inattività. L'infondatezza del ricorso principale ha determinato l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal controinteressato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 16, commi 2 e 7, Regolamento della Festa dei Gigli

    Le categorie di appartenenza dei Maestri Corporativi, detti anche Firmatari, sono tassativamente individuate nel presente articolo; ... CALZOLAIO: Calzolai; ciabattini; commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di calzature e pelletteria; conciatori di pelli.

    L'appartenenza alla Corporazione è individuata, per il lavoratore dipendente, in base alla mansione svolta e, per la categoria economica, con riferimento all'attività primaria o prevalente effettivamente esercitata risultante dalla visura camerale.

  • art. 24 Regolamento della Festa dei Gigli

    L'esclusione della contribuzione figurativa dal calcolo dell'anzianità lavorativa è stata ritenuta ragionevole perché il criterio regolamentare mira a valorizzare l'esperienza concretamente maturata nell'attività di pertinenza della Corporazione.

  • art. 97 Costituzione

    Non risulta violato dall'assegnazione definitiva, ritenuta coerente con i criteri regolamentari e adeguatamente istruita.

  • art. 3 Costituzione

    Non risulta violato dall'esclusione della contribuzione figurativa, considerata coerente con la diversa finalità del computo dell'esperienza lavorativa effettiva.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    In sede cautelare, la tutela è stata assicurata mediante la fissazione tempestiva dell'udienza di merito, senza concessione di una misura sospensiva.

Massime di principio

  • Quando un atto di assegnazione ha natura meramente provvisoria ed endoprocedimentale, non è autonomamente lesivo e non può essere direttamente impugnato; la lesione diviene attuale con l'atto definitivo, salvo che l'atto provvisorio produca effetti immediatamente lesivi.
  • Ai fini dell'individuazione della categoria economica di appartenenza prevista da un regolamento, è rilevante l'attività primaria o prevalente effettivamente esercitata e risultante dalla visura camerale, non la mera previsione statutaria, il semplice possesso di autorizzazioni o la sola codificazione statistica dell'attività.
  • La precedente appartenenza di un soggetto a una diversa categoria o corporazione non esclude la sua riconducibilità alla categoria attuale quando l'attività economica effettivamente svolta soddisfi i requisiti regolamentari applicabili.
  • È ragionevole un criterio regolamentare che computi soltanto l'esperienza lavorativa effettivamente maturata nell'attività pertinente alla categoria e non la contribuzione figurativa relativa a periodi di inattività, poiché le due nozioni perseguono finalità differenti.
  • Un ricorso incidentale proposto dal controinteressato diviene improcedibile quando il ricorso principale è respinto e viene meno l'utilità concreta della decisione sulla domanda incidentale.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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