Sentenza del 13/09/2018 n. 5902 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Disciplina del raddoppio dei termini nella disciplina ante d.lgs. 128/2015 - Raddoppio dei termini al momento della conoscenza della notitia criminis - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, nel regime anteriore al d.lgs. 128/2015, ai fini del raddoppio dei termini è sufficiente l'esistenza della notitia criminis. Non è rilevante che, al momento della sua emersione o acquisizione, siano già scaduti i termini ordinari per l'emissione dell'avviso di accertamento. La notitia criminis consente quindi di applicare il termine raddoppiato, secondo il principio richiamato da Cass. n. 18281/2018.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione, prima dell'entrata in vigore del regime transitorio introdotto dal d.lgs. 128/2015, del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1972. La questione centrale è stabilire se il raddoppio operi quando l'Amministrazione acquisisce una notitia criminis, anche se i termini ordinari per emettere l'avviso di accertamento sono già decorsi.
Norme richiamate
Art. 43 d.P.R. 600/1972
Nel regime previgente al d.lgs. 128/2015, il termine per l'accertamento si raddoppia in presenza di fatti che comportano l'obbligo di denuncia penale, essendo sufficiente l'esistenza della notitia criminis; non è necessario che essa sia stata accertata con una sentenza penale né rileva il decorso del termine ordinario.
D.lgs. 128/2015
Ha introdotto una disciplina transitoria e modificato il regime del raddoppio dei termini; la regola descritta si riferisce al regime anteriore alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Per gli accertamenti soggetti al regime anteriore al d.lgs. 128/2015, la presenza di una notitia criminis astrattamente rilevante può essere sufficiente ad attivare il raddoppio dei termini.
- Il raddoppio può operare anche se il termine ordinario era già decorso quando l'Amministrazione ha acquisito la notitia criminis, secondo l'orientamento richiamato.
- La disciplina applicabile deve essere individuata verificando la data dell'accertamento e l'eventuale operatività del regime transitorio introdotto dal d.lgs. 128/2015.
- La notitia criminis deve comunque riferirsi a una violazione tributaria per la quale sussista effettivamente l'obbligo di denuncia penale; non è sufficiente un richiamo penale meramente generico o privo di base normativa.
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