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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19179/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con un primo motivo, l'erroneità del giudizio di პასუხისმგabilità e la mancata applicazione dell'esimente dello stato di necessità. Dal testo emerge che la contestazione riguardava una condotta di abusiva occupazione di un immobile di proprietà pubblica protrattasi da anni. La censura è stata ritenuta generica perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva escluso l'imminenza e l'attualità del pericolo, valorizzando invece la protrazione abituale della condotta; la sentenza di appello aveva inoltre considerato tale abitualità nella determinazione della pena e nel giudizio di bilanciamento, escludendo che le circostanze attenuanti generiche potessero prevalere sulla recidiva reiterata.

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen.

    il giudice di merito può escludere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata; la Corte richiama tale regola per confermare il bilanciamento operato in appello.

  • stato di necessità

    l'esimente non è riconoscibile quando difettino l'imminenza e l'attualità del pericolo, specie in presenza di una condotta abusiva protratta nel tempo.

Massime di principio

  • La deduzione dell'esimente dello stato di necessità deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito e non può limitarsi a una censura astratta o meramente assertiva.
  • Lo stato di necessità presuppone un pericolo imminente e attuale: la sua invocazione è incompatibile con una situazione di illecita occupazione o permanenza abusiva protratta per molti anni.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si misuri con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che non evidenzi reali vizi logico-giuridici della motivazione.
  • La protrazione abituale della condotta può essere legittimamente valutata dal giudice di merito sia ai fini della commisurazione della pena sia nel giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, anche con esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCircostanze del reatoPena e commisurazioneProcesso penaleImpugnazioni
RamiParte generale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiRecidiva

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