Cassazione Penale, Sentenza n. 28193/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere (30/11-22/12/2016) e agli arresti domiciliari (fino al 25/01/2018). Il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse ritenuto la sua menzogna sulla dinamica precedente l'omicidio come elemento soggettivo di colpa grave rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo, pur essendo la misura cautelare adottata per il reato di distruzione di cadavere (capo B) avvenuto dopo l'omicidio; sosteneva inoltre che il mendacio riguardava fasi anteriori rispetto all'evento omicidiario e che si stava compiendo un ragionamento ex post.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che la menzogna resa dall'indagato durante le indagini preliminari, smentita dai tabulati telefonici (localizzazione delle celle, incongruenze con il racconto sull'incontro e sul movimento di telefoni/auto), ha concorso a formare il giudizio di gravità indiziaria e ha avuto efficacia causale rispetto alla misura cautelare, anche se la misura è stata adottata formalmente per il reato di distruzione di cadavere. Conseguentemente, è stato escluso il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
artt. 314 e 315 cod. proc. pen.
Gli artt. 314 e 315 sono richiamati nel gravame; la Corte valuta la legittimità dell'istanza di riparazione alla luce del discrimine previsto dalla normativa sulla riparazione per ingiusta detenzione (in particolare la valutazione dell'elemento soggettivo che esclude l'indennizzo).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024 e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022)
Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022
La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur essendo esercizio del diritto di difesa, può costituire una condotta volontaria "fortemente equivoca" che, se investe elementi significativi delle indagini, può avvalorare gli indizi alla base della misura cautelare e rilevare ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque applicato il principio che consente la condanna alla somma di carattere sanzionatorio in casi analoghi.
Massime di principio
- Il mendacio reso dall'indagato durante le indagini, se smentito da elementi oggettivi (es. tabulati telefonici), può integrare condotta volontaria rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo per ingiusta detenzione: non è un mero esercizio del diritto di non dire la verità senza conseguenze.
- Non rileva in astratto che la misura cautelare sia stata adottata per un reato diverso da quello cui si riferisce la menzogna: è sufficiente che la menzogna abbia avuto efficacia causale nel formare o rafforzare il giudizio di gravità indiziaria che ha portato alla misura.
- Nel giudizio di riparazione bisogna valutare la sinergia complessiva delle prove: dichiarazioni mendaci, riscontri tecnici (tabulati, celle, movimenti) e altre circostanze possono concorrere a dimostrare dolo o colpa grave dell'indagato.
- È vietato svolgere un ragionamento meramente ex post che reinterpreti i fatti alla luce dell'assoluzione: il giudice valuta se al momento dell'adozione della misura le condotte e le risultanze potevano legittimamente indurre nell'errore l'autorità; la successiva assoluzione non annulla automaticamente la rilevanza di condotte ingannevoli commesse durante le indagini.
- Prassi difensiva suggerita: conservare e produrre immediatamente elementi oggettivi (localizzazioni, testimoni, ricevute, conversazioni) che corroborino alibi o smentiscano versioni contraddittorie; contestare puntualmente la rilevanza causale di eventuali dichiarazioni false rispetto alla misura cautelare adottata.
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