Ordinanza n. 1207/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, di reiezione della domanda cautelare contro il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. La controversia riguarda il diniego dell’Amministrazione relativo al riconoscimento di un titolo di formazione presentato ai fini del riconoscimento nella banca dati richiamata dall’accordo stipulato tra gli organismi competenti di Italia e Albania in materia di valutazione degli istituti di istruzione superiore. L’appellante mirava inoltre a salvaguardare, nelle more della definizione del giudizio di merito, gli effetti del rapporto di lavoro attualmente in essere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il sommario esame cautelare non smentisse, allo stato, la motivazione del diniego, fondata sul riferimento al titolo di formazione e alla banca dati prevista dall’accordo tra Italia e Albania. Tuttavia, ha ravvisato la necessità di un approfondimento nel giudizio di merito e ha quindi accolto parzialmente l’appello cautelare, riformando parzialmente l’ordinanza del TAR. Ha ordinato la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito in primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e ha ordinato all’Amministrazione di salvaguardare, nelle more della trattazione del merito, gli effetti del rapporto di lavoro attualmente in essere. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disposizione richiamata quale base dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
Consente, in presenza di esigenze cautelari e di approfondimenti necessari, la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito; nel caso concreto è stato utilizzato per ordinare la sollecita trattazione del ricorso in primo grado.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando il sommario esame non consente di ritenere manifestamente infondato il diniego amministrativo ma risultano necessari approfondimenti incompatibili con la decisione cautelare definitiva, il giudice può disporre la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La tutela cautelare può essere accordata anche mediante una misura conservativa degli effetti di un rapporto di lavoro in essere, nelle more della definizione del giudizio di merito, pur senza anticipare una valutazione definitiva sulla legittimità del provvedimento impugnato.
- L’accoglimento dell’appello cautelare può essere parziale quando il giudice non ravvisi, allo stato, elementi sufficienti per superare la motivazione del provvedimento amministrativo, ma ritenga comunque necessario assicurare la rapida decisione del merito e la temporanea salvaguardia della situazione lavorativa.
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