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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25382/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'assenza di ragioni di sicurezza a giustificazione della limitazione degli orari di consegna e ritiro del pentolame (consegna ore 7, ritiro ore 20) che incidono sulla possibilità di cucinare, sostenendo che la disposizione fosse più restrittiva rispetto a quella applicata ai detenuti "comuni" presso l'istituto di Bancali (Sassari). Denunciava una discriminazione illegittima in violazione dell'art. 41-bis ord. pen., degli artt. 3 e 27 Cost., nonché di precedenti orientamenti della Corte costituzionale (sent. n. 135/2013 e n. 186/2018) che richiedono che eventuali limitazioni siano giustificate da esigenze di sicurezza e non introducano ingiustificate differenziazioni tra detenuti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'amministrazione penitenziaria può legittimamente introdurre fasce orarie per la cottura dei cibi nell'ambito del regolamento d'istituto (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), d.P.R. 30/6/2000, n.230), purché la disciplina non ripristini maggiore afflittività illegittima del 41-bis e non determini una discriminazione ingiustificata rispetto ai detenuti comuni. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva motivato la diversa disciplina con esigenze organizzative e di sicurezza (attenuazione controlli notturni; rischio di condizioni insalubri nelle celle multiple se tutti cucinassero contemporaneamente), motivazione ritenuta effettiva e sufficiente; il ricorrente non ha indicato specificamente perché tali ragioni non fossero adeguate. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato (anche alle spese).

Norme richiamate

  • art. 41-bis, Ord. pen.

    Il regime differenziato non esclude la possibilità per i detenuti di compiere piccoli gesti della vita quotidiana (es. cottura dei cibi), ma l'esercizio può essere regolato dall'amministrazione penitenziaria con fasce orarie; non è escluso che, in casi specifici, possano essere imposti limiti di orario purché non si traduca in maggiore afflittività illegittima.

  • art. 3 Cost.

    Principio di divieto di trattamenti inumani e discriminatori; utilizzato come parametro per valutare se la disciplina differenziata risulti vessatoria o irragionevolmente discriminatoria.

  • art. 27, comma terzo, Cost.

    Richiamato in relazione alla finalità rieducativa della pena e al divieto di trattamenti eccedenti rispetto alla funzione della pena; limita l'afflittività delle regole detentive.

  • art. 1, comma quinto, Ord. pen.

    Richiama i principi generali dell'ordinamento penitenziario relativi alla regolamentazione della vita detentiva e alla possibilità di limitazioni in ragione dell'organizzazione carceraria.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nell'ambito dei mezzi di impugnazione (copiare il contesto procedurale del ricorso), segnalata dal ricorrente nella doglianza formale.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma processuale riferita alle impugnazioni in Cassazione; citata a supporto del mezzo di impugnazione utilizzato.

  • art. 36, comma 2, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Attribuisce al regolamento d'istituto la disciplina degli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta, giustificando la legittimità di stabilire fasce orarie per la cottura.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018

    Ha dichiarato parzialmente illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al 41-bis, riconoscendo l'accesso a piccoli gesti quotidiani; tuttavia ha precisato che non esiste un diritto assoluto a cuocere in cella e che le modalità possono essere regolate con fasce orarie.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 135/2013

    Richiama il principio che le restrizioni dei diritti dei detenuti devono essere giustificate dalle esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere; usata come parametro per valutare eventuali limitazioni.

Massime di principio

  • L'amministrazione penitenziaria può disciplinare l'esercizio della cottura dei cibi mediante regolamenti d'istituto che prevedano fasce orarie, ai fini dell'ordine e della sicurezza interna.
  • Tali limitazioni sono lecite purché non costituiscano un ritorno ad una maggiore afflittività del trattamento per i detenuti sottoposti al 41-bis rispetto a quanto consentito dalla giurisprudenza costituzionale.
  • Se le fasce orarie sono previste solo per i detenuti 41-bis, l'amministrazione deve poter fornire ragioni concrete e specifiche, fondate su esigenze di sicurezza o organizzative, che giustifichino la differenziazione rispetto ai detenuti comuni.
  • Il trattamento riservato ai detenuti "comuni" nello stesso istituto è parametro di riferimento: se i comuni godono di maggiori possibilità, la diversa disciplina per il 41-bis può essere sindacata per discriminazione irragionevole.
  • In sede di reclamo e ricorso, il detenuto deve indicare, in termini specifici e motivati, perché le ragioni addotte dall'amministrazione non siano adeguate o siano pretestuose; assenze probatorie o argomentazioni generiche rendono meno probabile l'accoglimento del ricorso.
  • I giudici di merito e di legittimità possono sindacare la proporzionalità e la ragionevolezza delle limitazioni, valutando fattori concreti quali orari di controllo, sovraffollamento, tipologia delle celle e rischi igienico-sanitari.

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