Cassazione Penale, Ordinanza n. 09898/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello resta quindi ferma; il testo non consente di individuare con precisione il reato contestato, né di verificare una modifica della pena nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 12/06/2025. Dal testo emerge che il ricorso articolava due motivi: il primo contestava la mancata applicazione di una pena sostitutiva della pena detentiva breve; il secondo riguardava la sussistenza del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il secondo motivo del tutto generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta invece lineare, coerente e fondata su un'esauriente disamina degli elementi processuali. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la Corte di appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui il giudice di appello non può disporre d'ufficio la sostituzione della pena detentiva breve se nell'atto di gravame non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta; la conversione della pena non rientra tra i benefici o le diminuenti indicati tassativamente dall'art. 597, comma 5, c.p.p., disposizione eccezionale e derogatoria al principio devolutivo dell'appello.
Norme richiamate
benefici e delle diminuenti tassativamente indicati
norma eccezionale e derogatoria al principio devolutivo dell'appello; non consente al giudice di appello di disporre d'ufficio la sostituzione della pena detentiva breve in assenza di specifica e motivata richiesta dell'appellante
in caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la sostituzione della pena detentiva breve non può essere disposta d'ufficio dal giudice se l'appellante non abbia formulato un'espressa e motivata richiesta sul punto nell'atto di gravame.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva breve deve essere specificamente dedotta e supportata da argomentazioni: in mancanza, la domanda è originariamente inammissibile.
- L'art. 597, comma 5, c.p.p. ha natura eccezionale e deroga al principio devolutivo dell'appello; pertanto non è estensibile oltre i casi tassativamente previsti.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio e la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni generiche, è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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