Cassazione Civile, Sentenza n. 17587/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado: il Tribunale di Catania aveva annullato le dimissioni incentivate e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del 20/2/2009, riconoscendo al ricorrente indennità retributive e di mobilità; la Corte d'appello aveva invece ritenuto valide le dimissioni, escludendo dolo o incapacità e la consapevolezza da parte della società di una imminente procedura di licenziamento collettivo. Il ricorrente ha proposto 12 motivi di cassazione (nullità per mancata lettura del dispositivo in udienza per le norme emergenziali; vizi di motivazione; censura sulla valutazione delle prove in ordine a dolo, incapacità naturale, collegamento temporale con la procedura di mobilità e violazioni di norme comunitarie e nazionali riferite alla mobilità/cessazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla nullità per mancata lettura del dispositivo in udienza, affermando che, nel periodo emergenziale COVID-19, l'art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18/2020 (udienze a trattazione scritta o "cartolari") legittima la comunicazione successiva del dispositivo e che il deposito telematico del dispositivo equivale alla lettura in udienza. Molti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a riesaminare in fatto la valutazione probatoria di merito (il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito) o per mescolanza di profili giuridici eterogenei; altre censure sono state respinte come insussistenti perché il dolo e l'incapacità erano stati esclusi con adeguata motivazione di merito e la temporalità tra dimissioni e procedura di mobilità giustificava la decisione di merito. È stata confermata la legittimità della decisione della Corte d'Appello che aveva escluso vizio del consenso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in Cassazione, liquidate in € 5.500 per compensi professionali e € 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di cassazione; la Corte ha richiamato i limiti formali e sostanziali (numeri e confini dei motivi: n. 3, 4, 5 ecc.) per dichiarare inammissibili plurime censure che richiedevano il riesame del merito.
art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18/2020 (conv. legge n. 37/2020)
Consente, in periodo emergenziale COVID-19, lo svolgimento di udienze civili mediante deposito telematico di note scritte e l'adozione fuori udienza del provvedimento; la Corte ha ritenuto che il deposito telematico del dispositivo equivale alla lettura in udienza e non determina nullità.
art. 437 c.p.c.
Norma ordinaria che prevede la lettura del dispositivo in udienza; la Corte ha chiarito che le disposizioni emergenziali deroga temporaneamente a tale modalità senza ledere il contraddittorio, quando applicabili.
art. 281-sexies c.p.c.
Riferimento giurisprudenziale alla possibilità di trattazione scritta; la Corte ha confermato che le udienze a trattazione scritta cartolare sono compatibili con il contraddittorio nel periodo emergenziale.
art. 176, comma 2 c.p.c.
Riguarda la comunicazione dei provvedimenti di cancelleria; la Corte ha affermato che, in assenza di udienza in presenza, la comunicazione telematica di cancelleria rende operativo il termine per impugnare.
art. 1439 c.c.
Definisce il dolo come vizio del consenso; la Corte ha ribadito che l'accertamento del dolo è fatto dal giudice di merito e la sua esclusione, se motivata, non è sindacabile in Cassazione se si tratta di valutazione di fatto.
art. 2697 c.c.
Disposizione sull'onere della prova; la Corte ha affermato che la censura sulla valutazione probatoria non è rilevante in cassazione salvo errata attribuzione dell'onere probatorio.
art. 115 e 116 c.p.c.
Regole sulla valutazione della prova e sui poteri istruttori del giudice; la Corte ha ricordato che la selezione e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito e non possono essere rimesse alla Cassazione tranne che per profili di contraddizione o carenza di motivazione minima.
Direttiva 2001/23/CE
Citata dai motivi del ricorrente in relazione alla tutela in caso di trasferimento d'impresa; la Corte ha ritenuto le censure connesse alla normativa comunitaria inammissibili o non provate nel merito.
Direttiva 98/59/CE
Riguarda procedure di licenziamento collettivo; la Corte ha osservato che il collegamento tra dimissioni e successiva procedura di mobilità non è stato provato in modo da invalidare le dimissioni.
art. 4, 5, 24 legge n. 223/1991
Norme italiane sulla mobilità/cessazione; il ricorrente invocava il diritto a essere inserito nelle liste di mobilità, ma la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente valutato la temporalità e l'assenza di prova di una decisione già presa all'epoca delle dimissioni.
art. 127-ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022)
Riferimento a regime ordinario di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte; la Corte ha distinto l'ambito applicativo tra la normativa emergenziale (art.83 d.l. 18/2020) e la disciplina ordinaria introdotta successivamente.
art. 11 Preleggi
Richiamato nel ricorso (censura infondata); la Corte non ha ravvisato violazione nel calcolo del valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari, atteso il criterio del disputatum.
art. 91, 412, 412-bis c.p.c. e D.M. 55/2014
Richiamati nella censura sul procedimento di liquidazione degli onorari; la Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha applicato il criterio del disputatum per la liquidazione degli onorari a carico dell'attore soccombente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per la liquidazione e la contribuzione forense come previsto dalla normativa citata.
Massime di principio
- In periodo emergenziale (COVID) le udienze a trattazione scritta/cartolari previste dall'art. 83 d.l. 18/2020 consentono il deposito telematico del dispositivo: il deposito equivale alla lettura in udienza e non determina automaticamente nullità quando la comunicazione sia stata effettuata dalla cancelleria.
- La Cassazione non ha funzione di riesame del merito: le valutazioni su dolo, incapacità naturale o sulla rilevanza delle prove spettano al giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o errori di diritto manifesto.
- È inammissibile la mescolanza di censure appartenenti a diverse ipotesi tassative di cui all'art. 360 c.p.c.; il ricorso deve identificare chiaramente il vizio di diritto invocato.
- La violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) è sindacabile in Cassazione solo se il giudice ha erroneamente attribuito l'onere probatorio a una parte diversa da quella cui spetta per legge.
- Il collegamento temporale tra dimissioni e successiva procedura di mobilità deve essere provato in modo concreto per far emergere che le dimissioni siano state indotte dalla futura procedura: un significativo intervallo temporale può essere indice di discontinuità e giustificare il rigetto della domanda.
- La doppia conforme (conferma tra primo e secondo grado sulle stesse ragioni) limita i motivi di cassazione proponibili, riducendo i profili ammissibili in sede di legittimità.
- Le contestazioni procedurali relative alla mancata "lettura" del dispositivo devono essere valutate alla luce del contesto normativo applicabile (norme ordinarie vs. norme emergenziali); se la deroga emergenziale è stata correttamente applicata, non sussiste una lesione del diritto di difesa rilevante ai fini di nullità.
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