Cassazione Penale, Sentenza n. 10288/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado che li aveva ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (Marzioni quale liquidatrice, Pacioni quale amministratore di fatto), denunciando: (1) travisamento della prova circa la distrazione di somme e la destinazione di assegni e movimenti bancari; contestazione della valutazione delle rimanenze e delle stime per la mancata rispondenza tra valore contabile e materiale; (2) carenza di prova circa la qualificazione di Pacioni come amministratore di fatto, con censura delle valutazioni sulle dichiarazioni dei testi e sui compiti gestionali attribuiti a Pacioni; (3) omissione di motivazione sull'esclusione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 219, comma 3 legge fall.), ossia insufficiente valutazione del pregiudizio patrimoniale cagionato dalla distrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: i motivi erano generici o formulari e introducevano questioni inedite non sollevate in appello (pertanto inammissibili), mancava la necessaria specificità nella doglianza di travisamento della prova, e non è stato fornito un confronto adeguato con la motivazione della Corte territoriale. Quanto alla richiesta di attenuante per speciale tenuità, è stata ritenuta inammissibile poiché non adeguatamente dedotta in appello (o riferita a reato diverso per la quale l'attenuante era stata discussa). Sono state confermate, per quanto rilevante dall'impugnazione, le risultanze di merito: la Corte d'appello aveva dichiarato estinta per prescrizione la bancarotta semplice, rideterminato le pene (anni 2 di reclusione) e concesso la sospensione condizionale, ma aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e le statuizioni civili a favore della curatela. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 173, comma 1 disposizioni attuative c.p.p.
Richiamato per delimitare i motivi esaminabili in cassazione rispetto all'atto unico di ricorso, quindi per considerare ammissibili solo le doglianze coerenti con l'impugnazione
Richiamato in ordine all'effetto estensivo dell'impugnazione di un imputato sugli altri; la Corte ha ritenuto che Pacioni non potesse avvalersene per questioni non dedotte dal suo appello
Applicato per rilevare l'inammissibilità di motivi di appello formulati in modo generico e privi di argomentazione, con conseguente esclusione del relativo riesame in cassazione
art. 219, comma 3 legge fallimentare
Norma concernente la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte ha ritenuto che l'attenuante non fosse stata adeguatamente chiesta e motivata in appello con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione
Utilizzato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione
Richiamato per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile
Citato a riferimento del potere del giudice di valutare d'ufficio circostanze attenuanti; la Corte ha osservato che, dovendo il ricorrente proporre richiesta specifica, il mancato sviluppo argomentativo in appello impediva un diverso esito
Massime di principio
- In cassazione non è possibile introdurre questioni nuove non sollevate in appello: i motivi devono rispettare la specificità e i limiti dell'impugnazione di grado precedente
- La censura di travisamento della prova richiede puntuale indicazione delle contraddizioni specifiche e comparazione con la motivazione di merito; deduzioni generiche o ricostruzioni alternative di merito sono inammissibili
- La qualificazione di ruolo (es. amministratore di fatto) è valutazione di merito della corte territoriale e difficilmente sindacabile in cassazione se correttamente motivata e se il ricorso non individua profili specifici di errore
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti in sede di legittimità è necessario che la relativa richiesta sia stata formulata e adeguatamente motivata già in appello; senza ciò il giudice di legittimità non può supplire con una nuova valutazione
- Le doglianze meramente formali o prive di argomentazione possono determinare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni (Cassa delle ammende) per l'inammissibilità del ricorso
- La parte civile che ha ottenuto statuizioni favorevoli può ottenere la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di cassazione
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