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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07858/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività dal 2012 prima con contratti a tempo determinato e poi, dal giugno 2016, come collaboratore autonomo fino al 22/06/2020. Ha agito per ottenere l'accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dal 2017, la riammissione in servizio con qualifica e retribuzione di impiegato livello B e il pagamento delle retribuzioni maturate dopo la cessazione del rapporto. Il Tribunale aveva accolto la domanda, detraendo quanto percepito in altre attività. La Corte d'appello, invece, ha ritenuto inammissibile la domanda per decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, considerando la mail del 22/06/2020 come atto scritto di cessazione del rapporto con contenuto sostanzialmente assimilabile a licenziamento e rilevando la mancata tempestiva impugnazione. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2 e 6 L. n. 604/1966, 32, co. 3, lett. a), L. n. 183/2010, 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c., sostenendo che l'atto del 22/06/2020 non recava alcun riferimento a un licenziamento e che la Corte d'appello aveva dato una qualificazione errata all'atto senza adeguata motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato da asserite impugnative inviate il 22/06/2020 e l'11/07/2020, che avrebbero impedito la decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile, perché diretto a contestare l'interpretazione dell'atto senza denunciare violazione dei canoni ermeneutici, e in parte infondato, osservando che l'art. 32, co. 3, lett. a), L. n. 183/2010 estende la decadenza anche agli atti estintivi intervenuti in rapporti formalmente non subordinati, in controversie sulla qualificazione del rapporto, sicché non è necessario che il datore qualifichi il proprio atto come "licenziamento". Ha inoltre affermato che l'eventuale mancanza di giustificazione dell'atto attiene al merito e non all'identificazione dell'atto stesso ai fini della decadenza. Ha poi ritenuto la motivazione della sentenza impugnata conforme al minimo costituzionale e ha rilevato che la censura non colpiva la specifica interpretazione della difesa societaria accolta dalla Corte territoriale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva indicato dove e come avesse dedotto in precedenza le asserite impugnative né ne aveva trascritto il contenuto per consentire il controllo sulla loro idoneità impeditiva della decadenza. Sono state quindi poste le spese a carico del ricorrente e dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 3, lett. a), L. n. 183/2010

    termine di decadenza anche per gli atti estintivi intervenuti nell'ambito di rapporti di lavoro formalmente non subordinati

    la decadenza si applica anche quando il rapporto è dedotto come subordinato ma formalmente qualificato come autonomo; non occorre che l'atto datoriale sia espressamente denominato licenziamento.

  • art. 2 L. n. 604/1966

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla qualificazione del recesso e sulla disciplina del licenziamento.

  • art. 6 L. n. 604/1966

    richiamato dal ricorrente in combinazione con la disciplina della decadenza dall'impugnazione del licenziamento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte non affronta una diversa ripartizione dell'onere probatorio, ma esclude la decisività della doglianza così formulata.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per asserita ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ne ravvisa la violazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione degli atti e delle prove; la Corte respinge la censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per il primo motivo di ricorso per cassazione, relativo a violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per il secondo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Cass., Sez. Un., n. 8053/2014

    richiamata per il principio sul "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dichiarare i presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Massime di principio

  • La decadenza dall'impugnazione del licenziamento prevista dall'art. 32, comma 3, lett. a), L. n. 183/2010 si applica anche agli atti unilaterali di cessazione intervenuti in rapporti formalmente qualificati come autonomi, quando la controversia investa la qualificazione del rapporto.
  • Ai fini della decadenza non è necessario che il datore di lavoro qualifichi espressamente il proprio atto come "licenziamento": rileva l'atto scritto che, in concreto, ponga fine al rapporto e sia percepito come tale dal lavoratore.
  • La questione della giustificazione o ingiustificatezza del recesso attiene al merito della validità dell'atto e alla tutela conseguente, non alla sua idoneità a far decorrere il termine di impugnazione.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede specifica allegazione, con indicazione di dove il fatto sia stato dedotto nei gradi di merito e trascrizione del contenuto degli atti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La critica alla motivazione della sentenza è ammissibile solo se la motivazione scenda sotto il minimo costituzionale; una motivazione che esamini la questione decisiva e dia conto dell'iter argomentativo è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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