Cassazione Penale, Ordinanza n. 33064/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna alla pena di tre mesi di reclusione e 300 euro di multa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983. Il primo motivo deduceva la nullità assoluta della sentenza per vizi formali e anomalie nella redazione del provvedimento, tra cui correzioni manoscritte del numero di ruolo generale e del numero della sentenza e l'indicazione di un ulteriore nominativo nell'intestazione. Il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità, sostenendo che non fossero state verificate la regolarità e la tempestività della notifica dell'accertamento né l'effettiva conoscenza dell'inadempimento da parte dell'imputato. Il terzo motivo censurava la motivazione sull'identificazione del soggetto passivo del rapporto contributivo. Il quarto motivo contestava la valutazione delle risultanze probatorie. La Corte ha ritenuto che le doglianze formali riguardassero, al più, errori materiali e violazioni non riconducibili a nullità assolute o a inutilizzabilità patologica. Ha inoltre rilevato che le restanti censure tendevano a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua ed esauriente. In particolare, la conoscenza dell'inadempimento è stata desunta dalla notifica dell'avviso di accertamento, sottoscritta dall'imputato, recante la corretta denominazione della società, l'indicazione dell'imputato quale legale rappresentante, i periodi contestati, le retribuzioni e le quote non versate. I giudici di merito hanno altresì valorizzato la deposizione testimoniale e le denunce contributive, ritenendo che i modelli DM 10 formati tramite il sistema UNIEMENS potessero costituire prova della corresponsione delle retribuzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso la dedotta nullità assoluta, qualificando le anomalie della sentenza come meri errori materiali, emendabili ai sensi dell'art. 130 c.p.p., e non incidenti sull'identificazione dell'atto o sul suo contenuto decisorio. Ha ritenuto inoltre non deducibili in cassazione le censure concernenti la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, poiché la motivazione dei giudici di merito era ritenuta congrua, esauriente e logicamente adeguata. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983
La disposizione costituisce la norma incriminatrice applicata per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro.
Gli errori materiali della sentenza che non incidono sul contenuto decisorio o sull'identificazione dell'atto possono essere corretti senza determinare la nullità del provvedimento.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
null
Le inesattezze materiali dell'intestazione o dei dati identificativi del provvedimento, quando non generano incertezza sull'atto e sul procedimento, sono suscettibili di semplice correzione.
Massime di principio
- Le correzioni manoscritte relative a numeri identificativi del procedimento o della sentenza costituiscono meri errori materiali e non determinano la nullità del provvedimento quando non incidono sul contenuto decisorio né sull'identificazione dell'atto.
- L'indicazione nell'intestazione della sentenza di un nominativo ulteriore rispetto all'imputato non determina nullità quando dal complesso del provvedimento risultino con certezza l'identità dell'imputato e il procedimento cui la decisione si riferisce; l'inesattezza è correggibile come errore materiale.
- In sede di ricorso per cassazione non sono deducibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, sollecitino una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, se la motivazione del giudice di merito è congrua, esauriente e coerente.
- La notifica dell'avviso di accertamento, sottoscritta dal destinatario e contenente l'indicazione della società, della qualità di legale rappresentante, dei periodi contestati, delle retribuzioni e delle ritenute non versate, può fondare l'inferenza relativa alla conoscenza dell'inadempimento e all'elemento soggettivo del reato.
- In materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, i modelli DM 10 formati mediante il sistema UNIEMENS possono essere valutati come piena prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni, poiché sono elaborati sulla base dei dati delle denunce individuali e aziendali forniti dal contribuente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di una situazione di inconsapevolezza incolpevole della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33040/2026 del 08/09/2026
- ordinanza_penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33041/2026 del 08/09/2026
- ordinanza_penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33042/2026 del 08/09/2026
- ordinanza_penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33043/2026 del 08/09/2026
- ordinanza_penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33044/2026 del 08/09/2026
- ordinanza_penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33046/2026 del 08/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →