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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25006/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo definitivamente sanata la dedotta nullità per mancata tempestiva eccezione, inammissibile il motivo sulle statuizioni civili perché nuovo in sede di legittimità, e manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto impugnazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano, deducendo tre censure: una nullità generale a regime intermedio asseritamente derivata dalla revoca dell'ammissione di parte dei testimoni a difesa; questioni relative alle statuizioni civili; e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la nullità non era stata tempestivamente eccepita ed era quindi sanata; che il motivo sulle statuizioni civili era stato prospettato per la prima volta in sede di legittimità, con violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. e rottura della catena devolutiva; e che la doglianza sulla pena era manifestamente infondata perché la quantificazione della sanzione risultava sorretta da argomentazioni non illogiche e coerenti con le emergenze processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Il motivo di ricorso non può essere dedotto per la prima volta in Cassazione, se comporta una rottura della catena devolutiva e introduce questioni non devolute ai giudici di merito.

Massime di principio

  • La nullità generale a regime intermedio deve essere tempestivamente eccepita, altrimenti si intende sanata definitivamente.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure nuove sulle statuizioni civili se non risultano previamente devolute nei gradi di merito.
  • La doglianza sulla dosimetria della pena è inammissibile o infondata quando la motivazione del giudice di merito risulta non manifestamente illogica e aderente alle emergenze processuali.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula censure già sanate, motivi nuovi e doglianze manifestamente infondate, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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