Cassazione Penale, Ordinanza n. 22672/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, ha dichiarato la sua responsabilità per bancarotta. Con l'unico motivo di impugnazione ha dedotto la mancanza di una motivazione rafforzata idonea a giustificare la riforma in peius della sentenza assolutoria. La Corte ha inoltre rilevato che una memoria difensiva depositata via PEC era tardiva perché presentata oltre il termine di 15 giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pretesa mancanza di motivazione rafforzata, osservando che la Corte di appello aveva invece offerto una motivazione puntuale, adeguata e dotata di forza persuasiva superiore rispetto alla sentenza assolutoria di primo grado. Ha anche ritenuto coerente l'affermazione della qualità di amministratore di fatto dell'imputata con il consolidato orientamento secondo cui, in tema di bancarotta, tale qualifica non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo gestorio, essendo sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, anche limitata a specifici settori, purché non episodica o occasionale e sintomatica dell'inserimento organico nell'assetto societario. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta; la sentenza conferma la responsabilità già affermata in appello
fissa il termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie; la memoria difensiva pervenuta oltre tale termine è stata ritenuta tardiva
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la riforma di una sentenza assolutoria richiede una motivazione effettivamente rafforzata, ma tale requisito è soddisfatto quando il giudice di secondo grado esponga una ricostruzione puntuale, adeguata e logicamente più persuasiva di quella assolta in primo grado.
- In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto non presuppone l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo gestorio: è sufficiente una significativa e continuativa attività di gestione o co-gestione, non episodica né occasionale, anche se limitata ad alcuni settori dell'impresa.
- Ai fini del sindacato di legittimità, è manifestamente infondato il ricorso che si limiti a reiterare censure non confrontandosi con la specifica ratio della motivazione di appello.
- Nel procedimento camerale di cassazione, le memorie depositate oltre il termine di 15 giorni prima dell'udienza sono tardive e non possono essere utilmente considerate.
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