Cassazione Penale, Sentenza n. 20719/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censurava l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip (7/01/2021) nei confronti della societaà REBECCA s.r.l. e, in subordine, del rappresentante legale Bianchi Andrea, per euro 63.237,00 come profitto del reato previsto dall'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 (uso in compensazione di crediti d'imposta inesistenti, in particolare di ricerca e sviluppo). Il Tribunale aveva annullato il decreto invocando il principio del ne bis in idem in ragione di un precedente sequestro (25/09/2020, Gip di Milano) per euro 60.831,08 riferito all'art. 10-quater, comma 1; il Pubblico Ministero ha impugnato sostenendo che il giudice del riesame aveva: A) escluso alcuni crediti inesistenti (codici 1631 e 1655) dal calcolo senza motivazione adeguata; B) ritenuto il ne bis in idem sulla sola base del confronto formale dei decreti senza valutare gli atti di indagine e gli elementi nuovi (intercettazioni, natura fittizia dei crediti, diversi destinatari e diversa qualificazione del reato), e che pertanto l'ordinanza mancava di motivazione e violava le norme di diritto processuale indicate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando l'ordinanza del Tribunale di Brescia e rinviando il procedimento al medesimo Tribunale per nuovo esame. La Corte ha ritenuto fondate le doglianze sulla carenza di motivazione: il Tribunale aveva eliminato dalla quantificazione dell'imposta evasa alcuni crediti inesistenti senza adeguata argomentazione e aveva dichiarato il ne bis in idem basandosi solo su un confronto formale dei decreti di sequestro, senza valutare gli atti di indagine e gli elementi nuovi prodotti dalla Procura di Brescia (tra cui intercettazioni). La Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali (art. 325 c.p.p.) e i principi sul ne bis in idem cautelare: il divieto opera tra procedimenti salvo che il secondo si basi su elementi nuovi che giustifichino la nuova iniziativa cautelare. Per questi motivi l'ordinanza viene annullata e il Tribunale di Brescia deve riesaminare il caso alla luce dei principi di diritto indicati.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000 - art. 10-quater, comma 2
art. 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000
La norma individua il titolo di reato per il quale il Gip di Brescia aveva disposto il sequestro (uso in compensazione di crediti d'imposta inesistenti); la Corte ha dato rilievo al fatto che il decreto del Gip di Brescia si fondava su quegli elementi investigativi che dovevano essere valutati e motivati
d.lgs. n. 74 del 2000 - art. 10-quater, comma 1
art. 10-quater, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000
Titolo di reato indicato nel provvedimento di sequestro emesso dal Gip di Milano; la Corte ha osservato che diversa qualificazione del reato e distinto quadro probatorio possono giustificare misure cautelari diverse e non automaticamente escludersi a vicenda
codice di procedura penale - art. 325
Disciplina il rimedio in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: la Corte può sindacare solo violazioni di legge; tra queste rientra la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, con la conseguenza che vizi radicali della motivazione legittimano l'annullamento
codice di procedura penale - art. 125, comma 3
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura sulla motivazione e sul corretto esercizio delle misure cautelari; la Corte ha valutato la presunta violazione alla luce dei principi generali sul necessario grado di motivazione dei provvedimenti cautelari
codice di procedura penale - art. 649
Norma che recepisce il principio del ne bis in idem in materia cautelare: la Corte ha ricordato che il divieto opera anche tra procedimenti e che la pendenza di una prima iniziativa cautelare di regola impedisce l'avvio di una seconda salvo che questa si fondi su elementi nuovi
codice di procedura penale - art. 324, comma 5
Norma che regola la competenza in caso di rinvio dopo annullamento: la Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale di Brescia ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione può annullare provvedimenti cautelari reali per violazione di legge, con particolare riguardo alla mancanza assoluta o apparente di motivazione; l'illogicita manifesta non basta se la motivazione non presenta vizi di legge
- Il principio del ne bis in idem in materia cautelare opera non solo tra provvedimenti ma anche tra procedimenti: non sono ammesse iniziative cautelari parallele sul medesimo oggetto salvo che la seconda si fondi su elementi nuovi e non valutati nella prima
- Per dichiarare il ne bis in idem non e sufficiente il mero confronto formale dei provvedimenti: il giudice deve esaminare e motivare la valutazione degli atti di indagine e degli elementi probatori che giustificano l'una o l'altra iniziativa cautelare
- Quando il giudice del riesame ricalcola il profitto o l'imposta evasa deve motivare specificamente le scelte di inclusione o esclusione di singoli elementi (es. particolari crediti d'imposta), richiamando il contenuto del capo di imputazione e degli atti investigativi
- Se sussistono vizi di motivazione o di diritto il provvedimento va annullato e il giudice di merito deve riesaminare il caso alla luce dei principi indicati, con puntuale valutazione degli atti di indagine e delle eventuali novitaà probatorie
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