Cassazione Civile, Ordinanza n. 18966/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha rettificato, da un lato, il valore dichiarato di alcuni terreni oggetto di compravendita e, dall'altro, ha disconosciuto per alcuni fabbricati il regime agevolato previsto dall'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, ritenendo insussistente il requisito della ruralità alla data del rogito perché gli immobili risultavano accatastati come urbani e solo successivamente qualificati come rurali. I contribuenti hanno contestato tale impostazione sostenendo che i fabbricati, pur in assenza di formalizzazione catastale al momento dell'atto, avevano in concreto destinazione agricola e costituivano pertinenze dei terreni ceduti, inseriti in un unico podere e funzionali all'attività agricola. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR ha riformato la decisione ritenendo necessario, ai fini dell'agevolazione, il classamento catastale come rurale. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 in relazione alle norme sulla qualifica di imprenditore agricolo e sulla disciplina dei fabbricati rurali, sostenendo che il giudice di appello avesse confuso il requisito oggettivo dell'agevolazione e attribuito rilievo decisivo al mancato accatastamento rurale; con il secondo motivo hanno lamentato la falsa applicazione dell'art. 817 c.c. sulla nozione di pertinenza, assumendo che i fabbricati fossero strettamente funzionali ai terreni e quindi agevolabili come relative pertinenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda verificando in concreto se i fabbricati siano pertinenze di terreni agricoli ai fini dell'agevolazione, senza considerare dirimente il solo classamento catastale come rurale. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009
"gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale"
per l'agevolazione fiscale conta che il trasferimento abbia ad oggetto terreni agricoli e loro pertinenze qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti; non è necessario, per la Corte, che i fabbricati siano formalmente classati catastalmente come rurali, poiché il vincolo di pertinenzialità va verificato in concreto.
art. 1, comma 41, l. n. 220 del 2010
ha soppresso le parole che limitavano temporalmente la disciplina, rendendo definitivo il regime agevolativo.
l. n. 604 del 1954
viene richiamata solo come disciplina previgente delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, poi sostituita dalla nuova disciplina del 2009.
art. 3 l. n. 604 del 1954
nella disciplina previgente prevedeva una certificazione dei requisiti da parte dell'autorità competente; la Corte sottolinea che questo meccanismo non è più richiesto dalla disciplina vigente.
la nozione di pertinenza è richiamata come concetto fondato su connessione funzionale ed economica durevole tra bene principale e bene accessorio; la Corte, però, non lo esamina nel merito perché il secondo motivo è assorbito.
d.lgs. n. 228 del 2001, art. 11, commi 2 e 3
richiamato dai ricorrenti a sostegno della qualifica soggettiva agricola, ma la decisione non si fonda su un'interpretazione specifica di tale norma.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della qualifica soggettiva agricola, ma non è oggetto di autonoma ratio decidendi.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali per il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, il requisito oggettivo non è soddisfatto o escluso dal solo dato catastale: il vincolo pertinenziale deve essere accertato in concreto sulla base della destinazione funzionale ed economica del bene.
- Le agevolazioni previste per la piccola proprietà/impresa agricola, nella disciplina introdotta dal d.l. n. 194 del 2009, non richiedono più la certificazione amministrativa dei requisiti soggettivi e oggettivi prevista dalla normativa previgente.
- La qualifica di pertinenza, ai fini tributari, presuppone una connessione stabile e strumentale tra bene principale e bene accessorio, verificabile secondo criteri fattuali e non soltanto formali.
- Nella tassazione degli atti traslativi agevolati, il classamento catastale come urbano o rurale non ha, di per sé, efficacia decisiva se la norma agevolativa è costruita su una nozione economico-funzionale di pertinenza dei terreni agricoli.
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