Sentenza del 19/02/2015 n. 992 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore - Imprenditore - Nuovo piano di sviluppo industriale - Cambio di strategia - Applicabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione degli studi di settore, sostenendo che la propria situazione non fosse adeguatamente rappresentata dai parametri ordinari del settore. L'impresa aveva infatti deciso di cambiare strategia industriale e di adottare un nuovo piano di sviluppo, circostanza idonea a rendere non attendibili le presunzioni derivanti dagli studi di settore.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato affermato che gli studi di settore, introdotti dal decreto-legge n. 331/1993 e convertiti dalla legge n. 427/1993, non possono essere applicati automaticamente quando l'imprenditore abbia intrapreso un nuovo progetto di sviluppo industriale o modificato radicalmente la propria strategia. In tali situazioni, i dati standardizzati degli studi non rappresentano necessariamente la reale capacità reddituale dell'impresa e l'Amministrazione deve procedere a una valutazione concreta e motivata della situazione.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993
La disciplina degli studi di settore non consente un'applicazione automatica quando circostanze specifiche, come un cambiamento della strategia industriale e l'avvio di un nuovo piano di sviluppo, rendano inattendibili i risultati standardizzati.
Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere adeguatamente motivati e indicare gli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria, soprattutto quando il metodo presuntivo non rappresenta correttamente la situazione concreta del contribuente.
Legge n. 212/2000, articolo 12
Sono richiamati i principi di tutela del contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e di correttezza dell'attività di controllo.
Massime di principio
- Gli studi di settore costituiscono strumenti presuntivi e non possono prevalere automaticamente sulla situazione economica concreta dell'impresa.
- Un cambiamento significativo della strategia aziendale, l'avvio di un nuovo piano industriale o una fase di investimento e riorganizzazione possono giustificare risultati inferiori agli standard ordinari.
- Il contribuente deve documentare adeguatamente il nuovo progetto, le scelte imprenditoriali, gli investimenti e gli effetti temporanei sulla redditività.
- L'Amministrazione finanziaria deve valutare le specifiche circostanze dell'impresa e motivare in modo puntuale l'eventuale scostamento dai dati dichiarati.
- La mera presenza di uno scostamento dagli studi di settore non è sufficiente, da sola, a fondare una pretesa impositiva se il contribuente dimostra l'esistenza di condizioni straordinarie o non standardizzabili.
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