Sentenza del 19/02/2015 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento con adesione - Sottoscrizione del verbale per adesione - Inoppugnabilità del verbale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sottoscrizione del verbale ha reso definitivo l'accertamento con adesione. Di conseguenza, esso non è più impugnabile dal contribuente né integrabile o modificabile dall'Ufficio, salvo eventuali specifiche ipotesi eccezionali previste dalla legge, non emergenti dal testo. L'accertamento non può pertanto essere successivamente rimesso in discussione dal contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha tentato di rimettere in discussione l'accertamento dopo aver sottoscritto il verbale di adesione, sostenendo implicitamente la possibilità di impugnarlo o modificarne gli effetti. La questione riguardava quindi se la sottoscrizione del verbale per accettazione della proposta dell'Ufficio rendesse definitivamente vincolante l'accertamento.
Norme richiamate
Art. 3, comma 4, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio
La norma attribuisce carattere definitivo all'accertamento con adesione perfezionato mediante la sottoscrizione del verbale, escludendo sia l'impugnazione sia la successiva integrazione o modifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- La sottoscrizione del verbale di accertamento con adesione comporta, di regola, l'accettazione definitiva della pretesa tributaria nei termini concordati.
- Dopo il perfezionamento dell'adesione, il contribuente non può ordinariamente impugnare l'accertamento per contestare nuovamente merito, quantificazione o presupposti già accettati.
- L'accertamento con adesione produce un effetto vincolante per entrambe le parti: il contribuente non può rimetterlo in discussione e l'Ufficio non può modificarlo o integrarlo liberamente.
- Prima di sottoscrivere il verbale è quindi necessario verificare attentamente la correttezza dei dati, degli imponibili e delle imposte concordate, poiché la firma normalmente preclude successive contestazioni.
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