Sentenza del 19/02/2015 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Costi deducibili - Assicurazione automezzi e spese di parcheggio - Imputazione per cassa - Violazione principio competenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità dei costi relativi all'assicurazione degli automezzi e alle spese di parcheggio. Il contribuente li aveva imputati per cassa, cioè nell'esercizio del pagamento, mentre l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto applicabile il principio di competenza, secondo cui i componenti negativi devono essere imputati all'esercizio al quale si riferiscono economicamente, indipendentemente dalla data di fatturazione o di pagamento.
La decisione
Il ricorso è stato respinto, poiché l'imputazione per cassa dei costi ha violato il principio di competenza previsto per la determinazione del reddito d'impresa. Per le prestazioni periodiche, i relativi componenti reddituali maturano alla conclusione dei singoli periodi di riferimento e devono essere imputati all'esercizio in corso in tale momento. Di conseguenza, i costi di assicurazione e parcheggio non sono risultati deducibili nell'esercizio scelto dal contribuente sulla base del solo pagamento.
Norme richiamate
Principio di competenza nella determinazione del reddito d'impresa
I ricavi relativi a corrispettivi per prestazioni di servizi con cadenza periodica maturano al termine dei singoli periodi di riferimento delle prestazioni.
I costi e i ricavi devono essere attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è economicamente maturata, non necessariamente a quello della fatturazione o del pagamento.
Disciplina IRES del reddito d'impresa
La deducibilità dei componenti negativi richiede la corretta imputazione temporale secondo competenza; la contabilizzazione per cassa non è sufficiente quando il componente si riferisce a un diverso esercizio.
Massime di principio
- Per le imprese soggette a IRES, i costi devono essere imputati all'esercizio di competenza economica e non, di regola, all'esercizio in cui sono stati pagati.
- Per servizi periodici, come assicurazioni o servizi di parcheggio, occorre individuare il periodo cui la prestazione si riferisce e ripartire o imputare il costo secondo tale periodo.
- La data della fattura e quella del pagamento non determinano da sole l'esercizio di deducibilità fiscale.
- L'imputazione per cassa di un costo riferibile a un altro esercizio può comportare il disconoscimento della deduzione nell'esercizio considerato, ferma la possibilità di verificare la corretta imputazione nell'esercizio di competenza.
- La documentazione contabile dovrebbe evidenziare il periodo di copertura o di utilizzo del servizio, così da dimostrare la corretta competenza temporale del costo.
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