Sentenza del 19/02/2015 n. 146 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Avviso di accertamento - Notifica a mezzo società privata - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la notificazione dell’avviso di accertamento eseguita tramite una società postale privata, poiché l’avviso emesso dal Comune è un atto di natura amministrativa e, dopo la liberalizzazione del mercato postale, tali operatori sono autorizzati alla notificazione degli atti amministrativi. Non è stata quindi dichiarata l’inesistenza della notifica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la notificazione dell’avviso di accertamento fosse inesistente o illegittima perché effettuata tramite una società postale privata anziché tramite Poste Italiane S.p.A., ritenendo che le notificazioni degli atti amministrativi fossero riservate al servizio postale pubblico.
Norme richiamate
D.lgs. n. 58/2011
Ha completato la liberalizzazione del mercato postale, eliminando la riserva precedentemente attribuita a Poste Italiane S.p.A. e consentendo agli operatori postali privati autorizzati di notificare atti amministrativi.
D.lgs. n. 262/1999
La normativa previgente è stata in parte abrogata, con conseguente superamento della riserva a favore del gestore postale pubblico.
Massime di principio
- La notificazione di un avviso di accertamento comunale non è, di per sé, invalida solo perché effettuata tramite un operatore postale privato.
- Dopo la liberalizzazione del mercato postale, le società private autorizzate possono notificare atti amministrativi, inclusi gli avvisi di accertamento.
- Per contestare efficacemente la notifica occorre dimostrare uno specifico vizio, come l’assenza di autorizzazione dell’operatore, l’inosservanza delle modalità previste o la concreta mancata conoscenza dell’atto; la sola natura privata del notificatore non è sufficiente.
- La validità va valutata anche in relazione alla disciplina applicabile al momento della notifica e alla prova delle modalità concretamente seguite.
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