Cassazione Penale, Ordinanza n. 35701/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze dedotte non rientravano nei motivi tassativi ammessi contro la sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del G.I.P. con cui era stata applicata, su richiesta concordata, la pena di mesi 10 di reclusione per una pluralità di episodi di contrabbando, con riconoscimento della continuazione rispetto a reati più gravi già definiti con precedente sentenza della Corte di appello di Torino e rideterminazione della pena finale in anni 7 e mesi 6 di reclusione. Il ricorso contestava, in sostanza, l'ascrivibilità dei reati all'imputato e la determinazione della pena, con doglianze ritenute generiche e fattuali. La Corte ha rilevato che tali censure erano proposte fuori dai casi tassativi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnazione ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è consentita solo entro un perimetro tassativo e ristretto; sono escluse doglianze sulla responsabilità e sulla quantificazione della pena se formulate in termini generici o fattuali, fuori dai casi espressamente previsti.
Quando il ricorso è proposto fuori dai limiti legali di ammissibilità, deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge; ogni censura diversa è inammissibile.
- Le doglianze che attengono alla mera ascrivibilità del fatto o alla congruità della pena, se non inquadrate in un vizio di legalità della pena o in uno dei motivi tipizzati, non sono scrutinabili in cassazione avverso il patteggiamento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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