Ordinanza n. 2405/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 36/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che esso non consentisse di superare la decisione del giudice di primo grado, in considerazione degli effetti dell’interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Basilicata, Sez. I, n. 36/2026, di reiezione della domanda cautelare proposta contro gli effetti di un’interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Basilicata che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda gli effetti di un’interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico con il Comune di Lavello. Non sono specificati i singoli motivi di censura dedotti contro l’ordinanza di primo grado.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare; nel caso concreto l’appello è stato respinto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare, la mera impugnazione dell’ordinanza di primo grado non giustifica il superamento della decisione cautelare sfavorevole quando, alla luce degli effetti dell’interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico, non emergano elementi idonei a fondare una diversa valutazione.
- Gli effetti dell’interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico costituiscono un elemento rilevante nella valutazione dell’appello cautelare e possono giustificare il rigetto della domanda di riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado.
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