Sentenza n. 4050/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro del 30 gennaio 2024, n. 439.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva ordinato al Ministero di mettere a disposizione la carta docente o altro equivalente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, del 30 gennaio 2024, n. 439, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro equipollente. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia né effettuato pagamenti, neppure parziali. La ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 90 giorni dalla pubblicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a spese dell'Amministrazione. Non è stato riconosciuto alcun compenso ulteriore al commissario, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: il Collegio ha ritenuto che le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l'esiguità del debito rendessero la penalità di mora eccessivamente afflittiva, integrando ragioni ostative all'applicazione della misura. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
eventuale ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta; la penalità di mora può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative valutate concretamente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è applicabile quando, considerate in concreto le condizioni del debitore pubblico e le altre circostanze del caso, risulti eccessivamente afflittiva o comunque manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, può essere proposta l'azione di ottemperanza al titolo esecutivo notificato all'Amministrazione.
sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, 30 gennaio 2024, n. 439
a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge
Il giudicato costituisce il titolo esecutivo in base al quale il Ministero deve mettere a disposizione della docente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, o un mezzo equivalente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di un giudicato notificato all'Amministrazione e divenuto esecutivo, dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento della pubblica amministrazione, impone al giudice di dichiarare l'inottemperanza e di assegnare all'Amministrazione un termine per provvedere.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale dovrà intervenire dopo la comunicazione dell'inadempimento e ponendo gli oneri dell'attività commissariale a carico dell'Amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l'entità del debito, risulti manifestamente iniqua, eccessivamente afflittiva o sussistano altre ragioni ostative.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non spetta un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito presso l'Amministrazione di appartenenza.
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