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Ordinanza

Ordinanza n. 5622/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per regolamento di competenza proposto d’ufficio dal T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione I-bis, con ordinanza-OMISSIS-pronunciata nel giudizio r.g.n. 12448 del 2025 promosso dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della difesa e nei confronti del signor -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202508807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato per mancato superamento del corso di formazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il militare, vincitore di un concorso nazionale per il reclutamento di volontari nella Marina militare e ammesso a un corso di formazione presso la scuola di La Maddalena, ha impugnato il provvedimento ministeriale che lo aveva prosciolto dalla ferma e collocato in congedo illimitato, deducendo anche la competenza territoriale del TAR per le Marche in ragione della propria residenza. Il TAR per le Marche aveva declinato la competenza in favore del TAR per il Lazio, ritenendo applicabile il criterio della sede dell’autorità statale emanante. Il TAR per il Lazio, adito in riassunzione, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, sostenendo che il rapporto di servizio era già cessato, che il provvedimento aveva portata individuale e che i suoi effetti diretti si producevano e si esaurivano nel territorio marchigiano. Il Ministero si è costituito senza formulare, secondo quanto emerge dal testo, specifiche deduzioni decisive sulla competenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato competente il TAR per le Marche. Ha rilevato che il criterio della sede di servizio previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a. presuppone l’esistenza di un rapporto di servizio in atto al momento della proposizione del ricorso; cessato il rapporto, la competenza va individuata applicando gli altri criteri dell’art. 13 c.p.a., ossia la sede dell’autorità emanante e il luogo degli effetti diretti dell’atto. Tali criteri operano secondo una logica di complementarietà: la sede dell’autorità costituisce criterio principale, ma cede a quello dell’efficacia spaziale quando gli effetti diretti dell’atto siano esclusivamente circoscritti al territorio di un TAR periferico. Il provvedimento impugnato non riguardava più la procedura concorsuale, già conclusasi con l’approvazione della graduatoria, ma incideva soltanto sul rapporto individuale del militare. Gli effetti diretti consistevano quindi nella cessazione del rapporto d’impiego del solo ricorrente e si localizzavano nel territorio delle Marche, quale centro stabile dei suoi interessi personali e professionali. La notifica del ricorso a un commilitone residente in Puglia non incideva sulla competenza, poiché tale soggetto non era controinteressato in senso tecnico. Nulla sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    «giudice naturale precostituito per legge»; «effetti diretti»

    La competenza territoriale si determina, in via principale, in base alla sede dell’amministrazione emanante, ma, quando gli effetti diretti dell’atto siano limitati al territorio di una sola regione, prevale il criterio dell’efficacia spaziale e la controversia spetta al TAR periferico competente.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Il criterio della sede di servizio del dipendente pubblico presuppone che il rapporto di servizio sia ancora in atto al momento della proposizione del ricorso; se il rapporto è cessato, tale criterio non è applicabile.

  • art. 15 c.p.a.

    Disciplina il regolamento di competenza, nell’ambito del quale il Consiglio di Stato ha deciso la competenza territoriale del TAR.

  • art. 16, comma 2, c.p.a.

    «salvo il caso di regolamento richiesto d’ufficio»

    L’ordinanza che decide il regolamento di competenza pronuncia sulle spese, salvo che il regolamento sia stato richiesto d’ufficio; in tal caso non vi è luogo a provvedere sulle spese.

  • art. 25, primo comma, Cost.

    Il principio del giudice naturale precostituito per legge fonda l’inderogabilità dei criteri di competenza territoriale.

  • art. 24 Cost.

    Il criterio di prossimità territoriale della competenza è correlato anche al diritto di difesa.

  • art. 125 Cost.

    Il criterio dell’efficacia spaziale realizza il decentramento della giurisdizione amministrativa e impedisce un’accentrata attribuzione di competenza al TAR Lazio oltre i casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Il criterio della sede di servizio del dipendente pubblico previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a. è applicabile quando il rapporto di servizio è in atto al momento della proposizione del ricorso; se il rapporto è cessato, non esiste più una sede di servizio rilevante ai fini della competenza territoriale.
  • Quando il rapporto di pubblico impiego è cessato, la competenza territoriale deve essere individuata mediante gli altri criteri dell’art. 13 c.p.a., cioè la sede dell’autorità emanante e il luogo in cui l’atto produce effetti diretti.
  • Il criterio della sede dell’amministrazione emanante e quello degli effetti diretti dell’atto operano secondo una logica di complementarietà: la sede dell’autorità è il criterio principale, ma cede quando gli effetti diretti dell’atto siano esclusivamente circoscritti al territorio di una regione diversa da quella del TAR Lazio per gli atti di autorità statali centrali.
  • Per un provvedimento individuale che incide esclusivamente sulla posizione di una persona, gli effetti diretti possono essere localizzati nel territorio in cui è stabilmente radicato il centro dei suoi interessi personali e professionali, coincidente con la residenza; la residenza rileva non come autonomo criterio ex art. 18 c.p.c., ma come luogo di produzione degli effetti ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
  • La controversia relativa a un atto individuale adottato dopo la conclusione della procedura concorsuale con l’approvazione della graduatoria non rientra più nella fase concorsuale e non incide, ai fini della competenza territoriale, sulla posizione degli altri candidati.
  • La notificazione del ricorso a un soggetto la cui posizione non sarebbe direttamente pregiudicata dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato non gli attribuisce la qualità di controinteressato in senso tecnico e non modifica il criterio di competenza territoriale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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