Ordinanza n. 59/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 21835 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 21835 del 2025, di reiezione del ricorso concernente il mancato riconoscimento di titoli di preferenza nella graduatoria concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza. La controversia riguarda il mancato riconoscimento, da parte dell'amministrazione, di titoli di preferenza posseduti dal candidato. Nella domanda di partecipazione, l'interessato aveva consapevolmente dichiarato di non possedere titoli di preferenza; soltanto dopo l'approvazione della graduatoria aveva segnalato all'amministrazione l'esistenza di tali titoli, dopo un considerevole lasso di tempo. L'appellante contestava quindi la mancata considerazione dei titoli ai fini della graduatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nell'esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto non sussistente il fumus boni iuris. Ha applicato il principio di autoresponsabilità, rilevando che il candidato aveva dichiarato nella domanda di partecipazione di non possedere titoli di preferenza e aveva segnalato la loro esistenza solo tardivamente, dopo l'approvazione della graduatoria. Di conseguenza, ha ritenuto corretta la condotta dell'amministrazione, che non ha considerato titoli di preferenza non tempestivamente dichiarati. L'appello cautelare è stato respinto e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare in appello; nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata per insussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nel procedimento concorsuale, il candidato è tenuto a dichiarare tempestivamente e correttamente i titoli di preferenza posseduti secondo le modalità previste dalla domanda di partecipazione; la successiva segnalazione, effettuata dopo l'approvazione della graduatoria e a distanza di tempo considerevole, non impone all'amministrazione di considerare tali titoli.
- Il principio di autoresponsabilità del partecipante a una procedura concorsuale giustifica il mancato riconoscimento di titoli di preferenza che il candidato abbia omesso di dichiarare o abbia espressamente escluso nella domanda di partecipazione, quando la relativa segnalazione sia avvenuta tardivamente.
- In sede cautelare d'appello, la mancanza di fumus boni iuris, desunta dalla tardiva dichiarazione dei titoli di preferenza e dalla conseguente correttezza dell'operato amministrativo, è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di sospensione.
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