Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26193/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la custodia in carcere in esecuzione di mandato di cattura estradizionale emesso dall'Autorità brasiliana per i reati di frode commerciale, associazione e frode contro il governo. Il difensore ha dedotto: (i) violazione dell'art. 715, comma 2, c.p.p. e carenza di motivazione sul pericolo di fuga; (ii) violazione dell'art. 714, comma 3, c.p.p. e motivazione insufficiente circa le ragioni per ritenere insussistenti le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., in quanto è pervenuta rinuncia al ricorso il 24/06/2025 con procura speciale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (richiamata l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. e la giurisprudenza che non distingue tra diverse ipotesi di inammissibilità), mentre non è stata irrogata la sanzione pecuniaria in considerazione del fatto che, dopo la presentazione del ricorso, la misura cautelare di custodia è stata sostituita con una misura meno afflittiva.

Norme richiamate

  • art. 715, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 715, comma 2, c.p.p.

    Il ricorrente lamentava carenza di motivazione sul pericolo di fuga in ordine alla decisione di applicare la custodia; la Corte non ha deciso nel merito per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia

  • art. 714, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 714, comma 3, c.p.p.

    Il motivo denunciava insufficiente motivazione circa le ragioni che avrebbero reso improbabile una pronuncia favorevole all'estradizione; anche questo profilo non è stato esaminato nel merito a causa della rinuncia

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Norma di rito che dispone l'inammissibilità del ricorso quando vi sia rinuncia all'impugnazione; è stata la disposizione applicata per dichiarare inammissibile il ricorso

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 616 anche nella fattispecie di rinuncia

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato solo per distinguere le ipotesi di inammissibilità contemplate dall'art. 606, comma 3, rispetto a quelle dell'art. 591; la Corte, richiamando giurisprudenza, ha affermato che l'art. 616 non fa distinzioni tra tali ipotesi

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023 (Belviso, Rv. 285462 - 02)

    Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 - 02

    Precedente utilizzato per sostenere che la condanna alle spese processuali si applica anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia o altre ipotesi previste dall'art. 591

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione rende il ricorso inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.) e impedisce che le questioni sostanziali prospettate (es. carenza di motivazione sulla custodia o sulla valutazione dell'estradizione) siano esaminate nel merito.
  • In caso di inammissibilità per rinuncia il rinunciante può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la possibilità di evitare la sanzione pecuniaria può dipendere da circostanze fattuali sopravvenute (es. sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva).
  • Quando si contestano motivazioni dell'ordinanza cautelare (pericolo di fuga, valutazione dei presupposti dell'estradizione), è fondamentale non rinunciare prima di aver valutato l'esito probabile dell'impugnazione, pena la perdita della possibilità di un esame nel merito.
  • Se l'obiettivo è ottenere l'eliminazione o l'attenuazione della misura cautelare, può essere utile chiedere e ottenere la sostituzione della misura prima o durante il giudizio di impugnazione: ciò può influire sulle conseguenze sanzionatorie economiche anche se non sul vizio procedurale sottoposto a gravame.
  • La strategia difensiva in materia di estradizione dovrebbe prevedere: (a) documentare concretamente l'assenza di pericolo di fuga; (b) articolare in modo specifico le ragioni che rendono probabile un esito negativo dell'estradizione; (c) valutare con cautela la rinuncia all'impugnazione, considerando le conseguenze economiche previste dalla legge e dalla giurisprudenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.