Sentenza n. 1841/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione seconda) n. 684/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della sanzione ripristinatoria per opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto relativa al diniego comunale di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della sanzione ripristinatoria per la chiusura di una terrazza coperta e la modificazione del tetto. Nel corso del giudizio d’appello ha dichiarato di avere depositato una richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e una SCIA in sanatoria per le opere contestate, chiedendo il differimento dell’udienza per attendere la definizione delle pratiche oppure, in subordine, la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di differimento dell’udienza, ritenendo che la pendenza dell’istanza di sanatoria non costituisse una ragione eccezionale riconducibile alla salvaguardia del diritto di difesa o del contraddittorio, necessaria per il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha invece accolto la richiesta subordinata e dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione dell’appellante e della mancata opposizione del Comune. Le spese del grado sono state compensate per giustificati motivi connessi all’evoluzione processuale della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la disposizione è stata applicata alla dichiarazione dell’appellante di sopravvenuta carenza di interesse, non contestata dal Comune.
Il rinvio dell’udienza è ammesso per ragioni eccezionali, individuate nella necessità di salvaguardare il diritto di difesa delle parti e il contraddittorio processuale; la mera pendenza di un’istanza di sanatoria non è sufficiente.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza camerale straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte appellante di sopravvenuta carenza di interesse, non contestata dalla parte appellata, giustifica la dichiarazione di improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La pendenza di un’istanza di sanatoria o di accertamento di compatibilità paesaggistica non costituisce, di per sé, una ragione eccezionale idonea a ottenere il differimento dell’udienza; il rinvio presuppone esigenze effettive di salvaguardia del diritto di difesa o del contraddittorio.
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