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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23890/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Corte d'appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra due sentenze di condanna, una del tribunale di Pistoia dell'1 dicembre 2021 e una della Corte d'appello di Firenze del 4 marzo 2025. Sosteneva che i fatti fossero unificati da un unico intento criminoso, individuato nell'approfittare di situazioni contingenti per trarne utilità o per contrastare soggetti con i quali vi era conflittualità, valorizzando anche la pretesa identità del modus operandi. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo generico e aspecifico, limitandosi a riproporre le medesime questioni già esaminate e disattese dal giudice dell'esecuzione senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve censurare uno dei vizi tipizzati della motivazione; è inammissibile la doglianza che si limiti a riproporre censure già esaminate senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa, anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    È richiamata come parametro per subordinare la condanna alla cassa delle ammende alla mancanza di elementi idonei a escludere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è aspecifico e quindi inammissibile quando non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e non individua in modo puntuale il vizio dedotto.
  • La mera riproposizione delle stesse argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice di merito o dell'esecuzione non è sufficiente a fondare un ricorso per cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura del materiale fattuale e la sostituzione della ricostruzione del giudice di merito con una diversa, ritenuta dal ricorrente più plausibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende se non emergono elementi per escludere la sua colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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