Cassazione Penale, Ordinanza n. 15562/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Resta ferma la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal Tribunale di Milano.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano che, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., gli aveva applicato la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per detenzione a fini di spaccio di un panetto di cocaina. In cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena applicata. La Corte rileva però che le censure sono generiche, non fondate e comunque precluse nei ricorsi avverso la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., come modificato dalla c.d. novella Orlando, applicabile perché la richiesta è successiva al 3 agosto 2017; inoltre la pena concordata rientra nella cornice edittale e la base è prossima al minimo.
Norme richiamate
norma base del patteggiamento, richiamata per indicare il titolo della decisione di primo grado
limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, rendendo inammissibili le doglianze sulla misura della pena se non sorrette da una prova liquida di una diversa qualificazione o di una ipotesi meno grave
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento, le censure sulla misura della pena sono inammissibili quando non rientrano nei ristretti motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e non è offerta una prova liquida di una diversa e più favorevole qualificazione del fatto o di una ipotesi meno grave.
- La disciplina introdotta dalla novella Orlando si applica alle richieste di applicazione della pena formulate dopo il 3 agosto 2017.
- Se la pena concordata nel patteggiamento è interna alla cornice edittale e il trattamento base è prossimo al minimo, non emerge un vizio deducibile in cassazione sulla sola commisurazione della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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